Controllo sulla gestione delle risorse Covid per emergenza e liste d’attesa (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 155 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti può avviare, in corso d’anno, indagini aggiuntive rispetto alla programmazione approvata, ove ravvisi contesti meritevoli di specifica attenzione. L’art. 100, secondo comma, della Costituzione e l’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 attribuiscono alla magistratura contabile il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali. La verifica sulla gestione dei servizi sanitari regionali costituisce ambito di interesse qualificato, soprattutto in relazione alle criticità emerse dalla situazione pandemica. L’avvio dell’indagine non presuppone né anticipa alcuna valutazione di danno erariale, costituendo atto prodromico di controllo.
Il Fatto
Con la deliberazione di programmazione dell’attività di controllo per l’anno 2024, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha individuato, al punto C.5., la gestione dei servizi sanitari regionali quale tema di fondamentale interesse, con specifico riguardo alle criticità emerse dalla situazione pandemica e alle audizioni delle Aziende sanitarie sul corretto impiego delle risorse destinate al rafforzamento dell’area delle terapie dell’emergenza e alla riduzione delle liste d’attesa.
Al successivo punto E.3. la Sezione si è riservata di avviare eventuali controlli aggiuntivi da deliberare in corso d’anno. Valutata la necessità di dare continuità alle attività del 2023 e preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 26 ottobre 2023 sul rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera, la Sezione ha convocato l’adunanza con propria ordinanza e ha deliberato l’avvio dell’indagine sulla gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro costituzionale e legislativo del controllo sulla gestione. Richiama l’art. 100, secondo comma, della Costituzione, gli artt. 81, 97, 28 e 119 della Costituzione, la legge n. 20/1994 e l’art. 2 del d.lgs. n. 655/1948, nel testo sostituito dal d.lgs. n. 200/1999, che disciplina l’ordinamento della Sezione di controllo per la Regione siciliana.
Il fondamento dell’iniziativa risiede nella programmazione già approvata. La Sezione osserva che il tema della gestione dei servizi sanitari regionali riveste interesse prioritario, in ragione delle criticità connesse alla pandemia e delle risultanze delle audizioni delle Aziende sanitarie sul corretto impiego delle risorse Covid-19 destinate al rafforzamento dell’emergenza e alla riduzione delle liste d’attesa.
La clausola di flessibilità contenuta nella deliberazione di programmazione abilita la Sezione ad attivare controlli ulteriori rispetto al programma, da deliberare in corso d’anno, quando ravvisi contesti meritevoli di particolare e specifica attenzione. La Sezione ritiene sussistente tale esigenza e ravvisa la necessità di dare continuità alle attività intraprese nel 2023.
La deliberazione esamina, quale atto presupposto, la deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 26 ottobre 2023 concernente il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, unitamente agli atti propedeutici e connessi. Su tali basi la Sezione delibera di avviare l’indagine sulla gestione delle risorse del settore sanitario destinate, durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, al rafforzamento dell’area delle terapie dell’emergenza e alla riduzione delle liste d’attesa.
La pronuncia è un atto di riscontro gestionale privo di effetti sanzionatori immediati. La Sezione dispone la trasmissione della deliberazione al Ministero della Salute, al Presidente della Regione, all’Assemblea Regionale Siciliana, all’Assessore regionale della salute, ai Direttori generali dei competenti Dipartimenti regionali, al Collegio dei revisori della Regione e alle Aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e universitarie del SSR con i rispettivi Collegi dei revisori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.