Indagini bancarie, autorizzazione interna e legittimità dell’accertamento parziale (Cass. civ. Sez. V n. 21728 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione del Direttore regionale alle indagini bancarie non deve essere allegata all’avviso di accertamento, né motivata: esplica funzione organizzativa interna ai rapporti tra uffici. La sua assenza materiale rileva solo se al contribuente derivi un concreto pregiudizio, non essendo applicabile in materia tributaria il principio di inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita. Il ricorso all’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittimo anche quando la materia imponibile emerga dalle presunzioni di cui all’art. 32 del medesimo decreto, poiché non costituisce metodo autonomo ma modalità procedurale che segue le regole dell’accertamento ordinario. Il contribuente che deduca il vizio motivazionale deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta e la sua decisività, non potendo la Corte rivalutare le risultanze probatorie.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, all’esito di indagini bancarie, notificava a un contribuente un avviso di accertamento parziale per il 2008, contestando maggiori ricavi non dichiarati ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. L’Ufficio assumeva che l’attività individuale fosse esercitata dietro uno schermo di società, amministrate e poi cedute o trasferite all’estero, con proventi confluiti nei conti correnti del contribuente.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale confermava la legittimità dell’avviso. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, deducendo tra l’altro la nullità dell’avviso per mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, l’illegittimo uso dell’accertamento parziale, la doppia imposizione e l’omesso riconoscimento dei costi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’autorizzazione del Direttore regionale. Sul punto richiama l’orientamento consolidato: la mancanza dell’autorizzazione, tanto per l’art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 quanto per l’art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972, non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne derivi un concreto pregiudizio o venga in discussione la tutela di diritti fondamentali. In materia tributaria non vige, infatti, il principio processualpenalistico dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita.

La Corte precisa che l’autorizzazione esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione. La sua mancata allegazione non comporta quindi l’illegittimità dell’avviso fondato sulle movimentazioni bancarie, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un pregiudizio. Nella specie il contribuente non aveva contestato l’esistenza dell’autorizzazione, ma solo il mancato esercizio di un asserito diritto di controllo.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che l’accertamento parziale sia illegittimo per essere stato fondato su indagini bancarie. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che esso non costituisce un metodo autonomo rispetto agli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973, ma una mera modalità procedurale che ne segue le medesime regole. Rileva solo l’emersione immediata di materia imponibile, senza che assuma valore la metodologia istruttoria seguita.

I motivi terzo e quarto sono dichiarati inammissibili: il ricorrente ha cumulato vizi motivazionali e di legge senza distinzione, e ha dedotto l’omesso esame di risultanze probatorie anziché di fatti storici, con valutazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ricorda che, in caso di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità.

Il quinto motivo è infondato, avendo la Commissione regionale espressamente escluso che il contribuente avesse dimostrato l’effettivo sostenimento dei costi. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in ordine al presupposto del cumulo giuridico. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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