Solidarietà tributaria: giudicato favorevole del coobbligato e limite del giudicato sfavorevole (Cass. civ. Sez. V n. 21100 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di solidarietà tributaria, il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro obbligato solidale, secondo la regola dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., purché non si sia già formato un diverso giudicato nei suoi confronti. Il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la successiva pronuncia resa verso altro debitore solidale quando egli non sia rimasto inerte, ma abbia promosso un giudizio conclusosi con una decisione autonoma a lui sfavorevole. In tal caso è irrilevante distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali, compresa la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L’applicazione della norma codicistica trova così un limite nel giudicato sfavorevole già formatosi, che impedisce l’effetto estensivo della pronuncia favorevole.

Il Fatto

Un’agenzia di riscossione ha notificato a una società una cartella di pagamento per imposta di registro, ipotecaria, interessi e sanzioni, iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate. La società era stata chiamata quale obbligata in solido a seguito di una compravendita immobiliare, in qualità di parte acquirente.

La società ha impugnato la cartella davanti alla giurisdizione tributaria, eccependo l’inesistenza della notifica, la carenza di motivazione e, nel merito, la possibilità di beneficiare di una pronuncia favorevole ottenuta dai venditori in un separato giudizio. Dopo la sentenza di primo grado e l’appello dell’ufficio, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo di motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. Richiamando le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale la mancanza assoluta di motivi o la motivazione obiettivamente incomprensibile. Nella specie il percorso logico della CTR, seppur sintetico, è comprensibile e non integra alcun vizio.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1306 cod. civ. per omessa pronuncia, la Corte osserva che i giudici di merito avevano implicitamente rigettato la censura, essendosi formato un giudicato sfavorevole per la contribuente. Il principio è confermato da costante giurisprudenza, tra cui le Sezioni Unite n. 7053 del 1991: l’art. 1306, secondo comma, cod. civ. non ha valore sostanziale, ma detta una regola sul funzionamento processuale della solidarietà, e trova un limite nel giudicato già formatosi verso il debitore che ne invochi l’applicazione.

Il terzo motivo, che valorizza il pagamento eseguito dai coobbligati, è respinto per la stessa ragione: erroneamente si invoca il giudicato esterno in presenza di un proprio giudicato sfavorevole. La Corte chiarisce che il coobbligato non può avvalersi della pronuncia favorevole resa verso altro debitore solidale quando, non rimasto inerte, abbia egli stesso promosso un giudizio conclusosi a lui sfavorevole, anche con decisione di carattere processuale.

Il quarto e il quinto motivo, concernenti l’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e l’art. 163 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono dichiarati inammissibili: prospettano questioni nuove, mai esaminate nel merito, che postulano accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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