Notifica da operatore postale privato senza licenza: valida solo se tempestiva (Cass. civ. Sez. V n. 21478 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un atto processuale eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017. Il vizio è sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. La sanatoria, tuttavia, non supera la prova della consumazione del potere di impugnazione: se il plico giunge oltre il termine decadenziale, la notifica nulla, pur sanata, non produce effetto. La tempestività della consegna costituisce questione di prova e può essere dimostrata dal riconoscimento della data da parte del destinatario o dalla sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione, che, formato da operatore privo di potere certificativo, equivale a scrittura privata e può essere disconosciuto.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio che, in controversia sull’impugnazione di un avviso di accertamento per estimi catastali di un immobile, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio perché spedito tramite operatore di posta privata.

L’Ufficio sostiene la regolarità della notifica, invoca la liberalizzazione del servizio e deduce che la costituzione della controricorrente avrebbe sanato ogni vizio. La società si costituisce con controricorso e resiste. Dopo un’ordinanza interlocutoria e il deposito della proposta di definizione accelerata, la causa giunge alla trattazione camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto la giurisprudenza secondo cui non vi è incompatibilità tra il deposito della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. e la composizione del Collegio che definisce il giudizio.

Sul merito, il Collegio ricostruisce il regime delle notifiche affidate a operatori privati. Le Sezioni Unite n. 299 del 2020 hanno chiarito che, nel quadro della direttiva n. 2008/6/CE, la notifica eseguita dall’operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente. La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera, ma non serve a dimostrare la tempestività, perché l’operatore privo di licenza non ha poteri certificativi sulla data di consegna dell’atto.

Con la legge n. 124 del 2017, che ha abrogato la riserva in favore del fornitore del servizio universale, resta comunque necessario il titolo abilitativo: la notifica eseguita da operatore privo di licenza è nulla, come confermato da Cass. n. 7978 del 2024, ma la nullità è sanabile con la costituzione della controparte.

La sanatoria, però, non può superare la consumazione del potere di impugnazione. Se manca la certezza legale della consegna e il plico arriva oltre i termini, la notifica nulla, pur sanata, non sortisce effetto. Il riscontro della tempestività è questione di prova: essa si raggiunge quando il destinatario riconosca la data di ricezione, o mediante l’attestazione di compiuta notifica dell’operatore, che, senza titolo abilitativo, è scrittura privata soggetta a disconoscimento.

Nel caso concreto, agli atti risulta solo l’attestazione della data di consegna all’operatore privato, ma non la ricevuta sottoscritta dal destinatario; l’Agenzia ha prodotto una semplice distinta con timbro. La mancata contestazione non è dirimente, perché il destinatario non può controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore. Il Collegio rileva inoltre che il primo atto della società con data certa è successivo alla scadenza del termine. Il rigetto consegue alla corretta declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Poiché il giudizio è stato deciso in piena conformità alla proposta, la Corte applica l’art. 96, terzi e quarti comma, cod. proc. civ., condannando la ricorrente alla refusione delle spese, a una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e al versamento in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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