Notifica a mezzo posta e deposito dell’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 7089 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il ricorso o l’appello notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale non è inammissibile per il fatto che il ricorrente depositì, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l’avviso di ricevimento del plico in luogo della ricevuta di spedizione, purché nell’avviso medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. Solo in tal caso l’avviso di ricevimento assolve la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante decorre dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario, non da quella della spedizione. La verifica dei requisiti della cartolina e il computo della tempestività costituiscono accertamento di merito rimesso al giudice del rinvio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa all’Ires dell’anno 2005. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, che la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile per mancanza di prova della notificazione del ricorso introduttivo: all’appello era allegata solo la copia dell’avviso di ricevimento e non anche quella dell’avviso di spedizione, richiesti dal combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
L’Ufficio ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle medesime norme con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La società resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Rigettata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la Corte esamina l’unico motivo, che ritiene fondato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13452 e 13453 del 2017, secondo cui non costituisce motivo di inammissibilità il deposito del solo avviso di ricevimento, purché la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. In mancanza di tale attestazione, la non idoneità della mera scritturazione manuale può essere superata solo se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.
Le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante decorre dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione. Il giudice di appello non si è attenuto a tali principi: ha errato nel ritenere inammissibile l’appello per il solo mancato deposito della ricevuta di spedizione ed ha errato nel computare la tempestività dalla spedizione anziché dalla ricezione.
La Corte precisa che la verifica dei requisiti della cartolina a.r. e il computo della tempestività della costituzione costituiscono accertamento di merito demandato al giudice del rinvio. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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