Divieto di eccezioni nuove in appello e condonabilità della cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. V n. 2921 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il divieto di proporre in appello eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio, posto dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive con cui la parte illustra la fondatezza delle proprie tesi già introdotte in primo grado. Costituisce eccezione in senso stretto solo quella con cui si allegano fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto. La strumentalità della lite, dedotta a supporto della non definibilità della pretesa, integra una mera difesa, come tale proponibile anche in grado di appello. Quanto alla definizione agevolata di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, la cartella di pagamento è atto definibile solo quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente; se preceduta da avvisi di accertamento, essa non rientra tra gli atti condonabili.

Il Fatto

Il contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento relativa a due avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, non impugnati e divenuti definitivi. Impugnava l’atto esecutivo non per vizi propri, ma con censure attinenti agli atti presupposti. L’Ufficio eccepiva l’inammissibilità del ricorso. Nelle more del giudizio il contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela, parzialmente accolta, e poi istanza di definizione della lite ai sensi della disciplina sul condono, rigettata perché avente ad oggetto una cartella di pagamento.

La CTP rigettava l’eccezione di inammissibilità e accoglieva i ricorsi. La CTR respingeva l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che la deduzione della pretestuosità della lite fosse eccezione nuova, in quanto tale inammissibile in secondo grado. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la sentenza d’appello per violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la CTR aveva qualificato come eccezione nuova la deduzione della natura pretestuosa e strumentale della lite.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio concernono le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive volte a inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado. Le difese con cui l’Amministrazione si oppone alle contestazioni già dedotte non costituiscono eccezioni in senso stretto (Sez. V n. 2413 del 2021; Sez. V n. 20855 del 2024).

La Corte precisa inoltre che l’art. 112 c.p.c. impone al giudice di pronunciare sulle domande e sulle eccezioni in senso stretto a esse connesse, non sulle argomentazioni giuridiche delle parti. L’eccezione in senso stretto sussiste solo quando la parte alleghi fatti che privino di efficacia i fatti costitutivi o modifichino o estinguano il diritto (Sez. V n. 13129 del 2020; Sez. II n. 28793 del 2023).

Nel caso di specie la pretesa strumentalità della lite non integrava un fatto nuovo, ma una mera specificazione a supporto della già eccepita non definibilità. Il primo motivo è pertanto fondato.

Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, per avere la CTR ritenuto definibile una lite avente ad oggetto una cartella di pagamento preceduta da un accertamento. La Corte richiama il prevalente orientamento secondo cui la cartella emessa in sede di controllo cartolare ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, quando non preceduta da accertamento, è definibile perché primo e unico atto impositivo (Cass. n. 32132 del 2018; Cass. n. 23269 del 2018; Cass. n. 20058 del 2020; Sezioni Unite n. 18298 del 2021; Cass. n. 5890 del 2023). Nella fattispecie è però incontroverso che la cartella fosse stata emessa dopo due avvisi di accertamento, sicché essa non rientra tra gli atti definibili. Anche il secondo motivo è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito.

Nota della Redazione

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