Indagini bancarie: il contribuente può opporre la deduzione forfettaria dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 33169 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi fondato su indagini bancarie, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria alla presunzione legale di ricavi non contabilizzati, eccependo un’incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione. Tali costi vanno detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. La regola opera anche quando il metodo accertativo sia quello analitico-induttivo e la presunzione riguardi prelevamenti bancari non giustificati.

Il Fatto

Al contribuente, piccolo artigiano in contabilità semplificata esercente l’attività di installazione di impianti elettrici e tecnici, veniva notificato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, all’esito di indagini bancarie, contestava operazioni non giustificate per un totale di importo rilevante, recuperandole a tassazione ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, con ripresa a tassazione per IRPEF, addizionali, IRAP, IVA e contributi, oltre sanzioni e interessi.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la CGT di Secondo Grado della Sicilia riformava la decisione, rigettando il ricorso originario. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il contribuente censurava la sentenza d’appello per non avere rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per mancanza di idonea delega di funzioni e/o di firma, deducendo la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 7 e 12 della legge n. 212 del 2000. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.

La CGT-2 aveva esaminato l’atto prodotto in giudizio dall’Ufficio e lo aveva interpretato come idoneo anche quale delega di firma. Il contribuente, rispetto a tale risultato interpretativo, ne contrapponeva uno proprio senza censurare l’esito dell’attività ermeneutica sul piano delle norme sull’esegesi degli atti giuridici (artt. 1362 e ss. c.c.) e senza allegare al ricorso l’atto in questione.

Con il secondo motivo il contribuente censurava la sentenza per non avere la CGT-2 ritenuto che, in caso di accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 basato su indagini bancarie, dovessero riconoscersi i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati. Il motivo è stato ritenuto fondato.

La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria alla presunzione legale di ricavi occulti derivante da prelevamenti non giustificati, eccependo un’incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione da detrarre dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti (richiamata Cass., sez. 5, n. 18653/2023).

Il ricorso è stato quindi accolto quanto al secondo motivo e inammissibile quanto al primo. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CGT-2 della Sicilia – Messina, in diversa composizione, anche per le spese, perché proceda, sulla base degli elementi forniti dal contribuente, a una deduzione forfettaria dei costi dalla base imponibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *