Tosap su viadotto autostradale che occupa il suolo comunale (Cass. civ. Sez. V n. 15186 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Tosap trova applicazione anche quando l’utilizzazione di strade comunali o provinciali avvenga per la realizzazione e la gestione della rete autostradale da parte del concessionario dell’opera pubblica. L’art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 assume come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale e provinciale, comprese quelle che trovano fondamento nella legge e quelle degli spazi soprastanti il suolo pubblico. Al concessionario non spetta l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, perché l’occupazione non è ascrivibile allo Stato né il concessionario è annoverabile tra gli enti ivi indicati, ricavando dalla gestione lo sfruttamento economico del bene per tutta la durata del rapporto concessorio.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio di riscossione di un Comune notificava alla concessionaria autostradale avvisi di accertamento per la Tosap relativa agli anni d’imposta 2013/2018, liquidando in complessivi 33.208,53 € il tributo asseritamente dovuto per l’occupazione dello spazio sovrastante il suolo comunale mediante un cavalcavia autostradale.
La Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello della concessionaria della riscossione e rigettava il ricorso originario del concessionario autostradale, escludendo l’esenzione invocata e affermando che l’onere di provare l’intervenuto esproprio del suolo sottostante gravava sul contribuente. Avverso tale pronuncia la società autostradale proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, incentrati sulla dedotta violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sono esaminati congiuntamente e respinti. La Corte rileva innanzitutto che il motivo difetta di autosufficienza, perché la ricorrente non ha trascritto né riassunto i contenuti delle visure catastali su cui fonda la propria titolarità dei beni. Il sindacato sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. resta così precluso: l’errore in procedendo è scrutinabile solo dopo l’accertamento positivo dell’ammissibilità del motivo. Nel merito, il riferimento al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. è giudicato inappropriato, trattandosi di asserita violazione di norma processuale; la Commissione ha correttamente posto a carico del contribuente la prova del dedotto esproprio, quale fatto impeditivo della pretesa dell’ente impositore fondata sulla demanialità comunale del suolo.
I restanti due motivi, connessi, sono dichiarati infondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 38 d.lgs. n. 507/1993 assoggetta alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile di Comuni e Province, e quelle di spazi soprastanti il suolo pubblico; l’art. 39 individua il soggetto passivo nel titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, nell’occupante di fatto, anche abusivo.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8628 del 2020, secondo cui oggetto della tassa è ogni occupazione, anche sine titulo, che sottragga la superficie all’uso collettivo. Su questa linea la Corte ribadisce che l’attraversamento del suolo comunale da parte di un viadotto autostradale integra il presupposto impositivo, perché ne preclude talune possibilità di utilizzazione, e che l’esenzione per lo Stato e gli altri enti postula che l’occupazione sia a questi ascrivibile.
Il concessionario non è mera longa manus dello Stato: pur essendo l’opera destinata a finalità pubblicistiche e pur ritornando al concedente al termine del rapporto, egli gestisce il bene in piena autonomia e ne ricava lo sfruttamento economico, con la conseguenza che l’esenzione non opera. Non rileva che l’opera appartenga al demanio statale, contando la sottrazione dello spazio comunale sovrastante; le leggi di costruzione della rete autostradale sono anteriori alla disciplina della Tosap, che ha sottoposto ad imposizione tali occupazioni. La Corte esclude, infine, dubbi di compatibilità con il diritto unionale e l’inutilità del rinvio pregiudiziale, richiamando gli artt. 345 e 106 TFUE. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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