Termine semestrale di impugnazione dalla pubblicazione della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 12462 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, indipendentemente dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita. La modifica introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine semestrale di decadenza all’originario termine annuale, si applica ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado. La decadenza da un termine processuale non può ritenersi incolpevole, e non giustifica quindi la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, rientrando nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.

Il Fatto

Una società contribuente e un socio hanno impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettato l’originario ricorso in opposizione contro un avviso di accertamento, confermando riprese a tassazione per sopravvenienze passive ritenute non inerenti, costi di locazione e pubblicità non giustificati e omessa fatturazione di corrispettivi.

La sentenza di secondo grado era stata depositata in segreteria il 21 aprile 2022 e non notificata. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 19 maggio 2023. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito nel controricorso la tardività dell’impugnazione, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per tardività. Il ricorso risulta notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Poiché il giudizio è stato instaurato dopo il 4 luglio 2009 — essendo stato impugnato un avviso di accertamento notificato nell’ottobre 2010 — trova applicazione la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine semestrale a quello annuale.

Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge n. 69/2009, la nuova disciplina si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. Richiama sul punto un proprio precedente del 2019.

La Corte esclude l’applicabilità della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022. Il termine di impugnazione della sentenza di secondo grado era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, e la disposizione non figura tra quelle entrate in vigore il 29 dicembre 2022.

Il termine lungo decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione del deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, perché l’attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non ne costituisce elemento costitutivo né integrativo dell’efficacia. La Corte richiama propri precedenti e ricorda che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 327 cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine dalla pubblicazione anziché dalla comunicazione, è stata dichiarata non fondata in riferimento all’art. 24 Cost., operando la norma un ragionevole bilanciamento tra certezza delle situazioni giuridiche e diritto di difesa.

Non è consentita la rimessione in termini, perché la decadenza da un termine processuale non può ritenersi incolpevole ove sia avvenuta per errore di diritto, spettando al difensore attivarsi per verificare le attività processuali compiute a sua insaputa. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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