Indebito su assegno nucleo familiare: difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 249 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito previdenziale, la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva solo quando la controversia concerne il diritto o la misura di una pensione pubblica o questioni a esso funzionali. Quando invece l’ente previdenziale agisce per il recupero di somme erogate e il percettore non contesta l’an e il quantum dell’indebito, ma si limita a eccepirne l’irripetibilità ai sensi dell’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, la controversia appartiene al giudice ordinario. Il riparto si fonda sulla distinzione tra azione che accerta le condizioni di legge del recupero e azione che incide sul rapporto pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico della gestione pubblica dell’INPS e percepiva, sulla prestazione, l’assegno per il nucleo familiare in favore del coniuge. Nel luglio 2023 l’Istituto gli notificava una richiesta di restituzione di euro 2.019,96 per il periodo dall’1.07.2020 al 30.06.2021, assunto come indebitamente corrisposto perché i redditi del nucleo avrebbero superato i limiti di legge.
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo di dichiararlo non tenuto alla restituzione. Deduce di aver sempre dichiarato integralmente i redditi al fisco e che l’INPS avrebbe dovuto verificare in tempo il requisito reddituale: la notifica del 2023 sarebbe tardiva rispetto al termine annuale, con conseguente irripetibilità in assenza di dolo. L’Istituto si è costituito eccependo l’inapplicabilità della norma invocata alle gestioni esclusive e, in subordine, la tempestività dell’azione entro il triennio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato d’ufficio, in via pregiudiziale e assorbente, il difetto di giurisdizione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9443 del 10.04.2025. Il Giudice della giurisdizione ha distinto l’azione diretta ad accertare l’illegittimità del recupero sulla base dei presupposti e delle condizioni di legge — che lascia fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico — dall’azione che mira a determinare esattamente la pensione da erogare. Solo in quest’ultimo caso opera il criterio di esclusività della giurisdizione contabile.
Nel caso concreto, il ricorrente non contesta i presupposti di fatto e di diritto dell’indebito, né l’an e il quantum del credito. Si limita a eccepirne l’irripetibilità ai sensi dell’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall’art. 13 della legge n. 412/1991. La controversia verte dunque soltanto sull’accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero di quanto erogato.
La Corte ha inoltre richiamato il criterio di collegamento per materia, ricordando che la giurisdizione contabile è esclusiva quando il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo il principio di Cass. civ., sez. un., n. 12722/2005. Quando invece si discute unicamente della sussistenza delle condizioni legali del recupero, come nella specie, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Quanto alle spese, poiché il giudizio è definito su una questione di giurisdizione, le stesse sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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