Inammissibile il ricorso per ottemperanza notificato all’Assessorato e non all’Avvocatura distrettuale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 96 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti alla Corte dei conti, la notificazione del ricorso eseguita direttamente nei confronti dell’Assessorato regionale, anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, è affetta da nullità, poiché l’art. 1 del D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142 attribuisce a tale ufficio la rappresentanza e il patrocinio della Regione siciliana e dei suoi Assessorati. La mancata costituzione delle amministrazioni evocate in giudizio conferma la mancata integrazione del contraddittorio. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, con assenza di pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, pensionato già dipendente del Corpo Forestale della Regione Siciliana, aveva ottenuto da questa Sezione d’appello l’annullamento della sentenza di primo grado e il riconoscimento del diritto alla corretta rideterminazione del contributo di riscatto del corso di studi universitari, con applicazione delle disposizioni dettate per i dipendenti regionali dall’art. 77 della L.R. n. 41/1985 e dall’art. 9 della L.R. n. 73/1979, oltre alla restituzione delle somme indebitamente versate e agli interessi legali.
Nonostante il D.D.S. n. 971 del 20 maggio 2022 avesse rideterminato in € 13.586,00 l’importo dovuto e disposto il rimborso di € 30.206,68, l’amministrazione non aveva dato corso al pagamento. Il ricorrente, dopo diffida rimasta senza esito, proponeva ricorso per ottemperanza. Le amministrazioni evocate non si costituivano.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della regolarità della notificazione del ricorso, rilevandone d’ufficio il vizio. Il ricorso risulta notificato direttamente all’Assessorato regionale anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
Tale ufficio, per espressa previsione dell’art. 1 del D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, svolge funzioni di rappresentanza e patrocinio della Regione siciliana e, in via autonoma, dei suoi Assessorati, curandone l’assistenza in giudizio. La notifica eseguita nei confronti dell’Assessorato costituisce dunque un irrituale conferimento dell’atto, non idoneo a instaurare validamente il contraddittorio.
La Corte constata la mancata costituzione delle evocate amministrazioni e ne trae la conseguenza processuale: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La pronuncia è di rito e assorbe ogni altra questione, senza esame del merito dell’ottemperanza.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in coerenza con la declaratoria di inammissibilità e con la mancata costituzione delle controparti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.