Indebita percezione di contributi pubblici e dolo eventuale nella responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 46 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ogni fattispecie di indebita percezione di contributi pubblici, ove l’esborso trovi origine in provvidenze finalizzate alla promozione dello sviluppo economico o sociale. La condotta del beneficiario che ometta la rendicontazione delle spese e non restituisca l’anticipo percepito dopo la revoca del finanziamento è antigiuridica, in quanto contraria ai vincoli del bando. Sul piano soggettivo, la responsabilità amministrativo-contabile può fondarsi anche sul dolo eventuale, configurabile quando l’agente, consapevole della provenienza pubblica dei fondi, si determini ad agire accettando il rischio concreto del pregiudizio erariale. L’avvio di autonome iniziative di recupero da parte dell’Amministrazione non preclude né limita l’azione risarcitoria dinanzi alla Corte dei conti, con salvezza del diritto di far valere in sede esecutiva l’eventuale successivo recupero.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale quantificato in 19.600,00 euro in favore della Regione Toscana. La notizia del danno era stata acquisita a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, nell’ambito di una più ampia indagine su presunte indebite percezioni di contributi pubblici riconducibili a un’unica società di consulenza.

Secondo l’accusa, la ditta del convenuto aveva ottenuto un contributo a valere su un bando regionale per la creazione d’impresa, ricevendo un anticipo di 19.600,00 euro su una concessione complessiva di 24.500,00 euro. Il procedimento di revoca era stato avviato per la mancata rendicontazione del progetto entro i termini. Il convenuto si è costituito sostenendo di aver destinato la somma all’acquisto di beni strumentali e di essere già destinatario di una procedura di recupero, con conseguente rischio di duplice prelievo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, qualificato come pacifico, secondo cui rientra nella propria giurisdizione ogni fattispecie di indebita percezione di contributi pubblici destinati alla promozione dello sviluppo economico o sociale. Nel caso concreto, le risultanze istruttorie — e in particolare gli esiti delle indagini della Guardia di Finanza — hanno accertato un modus operandi sistematico posto in essere dalla società di consulenza, consistente nella predisposizione di documentazione solo apparentemente conforme ai requisiti dei bandi.

Tra i clienti di tale società figura, in maniera documentalmente accertata, anche il convenuto, la cui impresa ha ottenuto l’agevolazione a valere sul bando regionale. La successiva istruttoria amministrativa ha accertato il mancato rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario, per difetto di rendicontazione delle spese sostenute sul progetto, con conseguente revoca della concessione.

Sul piano dell’elemento soggettivo, la Corte esclude la natura meramente colposa della condotta e afferma il dolo eventuale. Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. III App. n. 193 del 2024; Sez. I App. n. 214 del 2024), il Collegio osserva che la responsabilità contabile per scorretta gestione di fondi pubblici può fondarsi anche su tale forma di dolo, più ricorrente del dolo intenzionale poiché le condotte dannose per l’erario non mirano a nuocere consapevolmente alle finanze pubbliche, ma a conseguire un vantaggio personale. Il convenuto — pienamente consapevole della provenienza pubblica delle somme — ha anteposto il vantaggio economico immediato agli obblighi di diligenza e correttezza, affidandosi in modo acritico alla società di consulenza e accettando così il rischio concreto del nocumento alla finanza pubblica.

La Corte afferma infine il nesso di causalità immediata e diretta tra la condotta e il pregiudizio, concretatosi nella sottrazione di risorse pubbliche distolte dalle finalità originarie. Quanto alla procedura di recupero già avviata dall’Amministrazione, il Collegio nega che essa precluda o limiti l’azione risarcitoria: i due rimedi sono complementari ma non sovrapponibili, poiché l’azione amministrativa tende al recupero del credito secondo le ordinarie regole del rapporto obbligatorio, mentre l’azione di responsabilità ha natura pubblicistica e mira alla reintegrazione del danno erariale. L’eventuale recupero successivo potrà essere fatto valere in sede esecutiva ai fini della riduzione dell’importo dovuto, in ossequio al principio della effettiva e non duplicata reintegrazione del pregiudizio. Il danno è liquidato in 19.600,00 euro, oltre rivalutazione e interessi legali dal 30 settembre 2020, data di accredito dell’anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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