Irregolarità formale del conto e discarico dell’agente contabile per malfunzionamento informatico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 265 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata parificazione del conto giudiziale da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, oggettivamente determinata da un malfunzionamento del sistema informatico di trasmissione non imputabile all’agente contabile, impedisce la pronuncia di regolarità formale del conto e ne comporta la dichiarazione di irregolarità formale. Tale declaratoria, tuttavia, non comporta alcun automatismo rispetto all’addebito: in assenza di ammanco e di obblighi restitutori a carico dell’agente, il Collegio ne pronuncia il discarico. La pronuncia di irregolarità della gestione contabile, ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., non implica di per sé condanna alla restituzione delle somme mancanti.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla relazione istruttoria del magistrato per i conti giudiziali, che ha rilevato l’irregolarità del conto reso da un agente contabile dell’Ufficio delle Dogane, relativo alla gestione delle entrate doganali per l’esercizio 2021. Il conto era pervenuto privo del visto di regolarità amministrativo-contabile della competente Ragioneria Territoriale dello Stato a causa di una discrepanza di euro 11.980,40, imputata a malfunzionamenti del sistema informatico di gestione delle entrate doganali.

L’agente contabile ha depositato memoria evidenziando che la mancata apposizione del visto era ascrivibile a un’anomalia del sistema informatico, che in fase di reingegnerizzazione aveva duplicato l’importo dell’IVA accertato, e che le criticità erano state medio tempore risolte, senza alcun ammanco. Ha chiesto il discarico, in subordine la riduzione dell’addebito, ovvero una consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione della mancata parificazione del conto, che ne integra un elemento costitutivo. L’art. 147 c.g.c. prevede, in tali casi, l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale, che consente di accertare in contraddittorio la corretta compilazione del conto stesso.

Nel merito, appare pacifico — anche alla luce degli apporti documentali e dell’accordo del Pubblico Ministero — l’effettivo pareggio della gestione, nonostante le peculiarità di compilazione determinate oggettivamente da un malfunzionamento del sistema informatico. L’agente ha fornito prova dell’erronea duplicazione, da parte del sistema, dell’importo IVA, anziché della corretta contabilizzazione di un importo positivo e di uno negativo di pari ammontare, quale utilizzo di plafond IVA, con neutralizzazione dell’imposta. L’amministrazione di appartenenza ha attestato il saldo zero sul capitolo interessato e l’assenza di resti da riscuotere.

Da tali evidenze il Collegio deduce l’assenza di elementi attestanti un ammanco e dunque di un debito restitutorio a carico dell’agente. Ciononostante, ritiene di dover pronunciare la dichiarazione di irregolarità, seppur formale, del conto, rimarcando la mancanza di qualsiasi automatismo tra declaratoria di irregolarità e discarico. L’art. 149, comma 3, c.g.c. conferma che la pronuncia di irregolarità non comporta, quale conseguenza necessaria, alcun addebito.

Nella fattispecie è mancata la parificazione da parte della Ragioneria, seppur giustificata in considerazione delle anomalie informatiche non imputabili all’agente. Secondo i principi contabilistici risalenti all’art. 618 del r.d. n. 827/1924, la parifica si concretizza nella dichiarazione di concordanza tra le partite di conto e le scritture dell’amministrazione. La sua mancanza impedisce una pronuncia di regolarità formale, fermo restando che l’irregolarità rilevata non corrisponde ad alcun detrimento o ammanco della gestione.

L’assenza di ammanchi e di obblighi restitutori giustifica, infine, la compensazione delle spese del procedimento. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità formale del conto e il discarico dell’agente contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *