Danno erariale da attività incompatibile: prova necessaria, no in re ipsa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 75 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale conseguente alla violazione del dovere di esclusività e di fedeltà del pubblico dipendente, misurabile in termini di distrazione di energie e di alterazione del sinallagma contrattuale, non può essere desunto automaticamente, in re ipsa, dallo svolgimento di un’attività incompatibile. La Procura è onerata, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod. civ., di allegare e provare la minore resa del servizio e l’abbassamento qualitativo o quantitativo delle prestazioni. In difetto di tale prova e in presenza di un accertamento penale di insussistenza del fatto, l’appello proposto dall’organo requirente va respinto e la responsabilità erariale esclusa.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio conveniva in giudizio un dipendente del Ministero della Difesa, in servizio presso la Marina Militare, chiedendone la condanna al risarcimento di due distinte voci di danno. La prima, pari a euro 2.819,82, derivava dall’illecita percezione dei benefici economici previsti dalla legge n. 104/1992 da maggio 2019 a febbraio 2020. La seconda, pari a euro 34.299,00, concerneva l’omesso versamento dei compensi illecitamente percepiti ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento, dall’anno 2008 al 2020, di un’attività di impresa ritenuta assolutamente incompatibile ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957.

La Sezione giurisdizionale regionale rigettava la domanda, valorizzando l’assoluzione in sede penale “perché il fatto non sussiste” quanto alla prima voce e ritenendo non provato il pregiudizio all’amministrazione quanto alla seconda. La Procura proponeva appello avverso il solo capo relativo alla seconda voce di danno, sostenendo l’erroneità dell’esclusione del regime dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 per le attività assolutamente incompatibili.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta la questione centrale rappresentata dall’asserita efficacia extra-penale attribuita dal primo giudice alla decisione del giudice ordinario. Rileva il Collegio che la Corte territoriale non si è limitata a far discendere automaticamente l’assoluzione contabile dall’accertamento penale, ma ha espressamente valutato e motivato le ragioni di tale corrispondenza. L’utilizzo delle risultanze probatorie del giudizio penale è, del resto, conforme al consolidato orientamento che ammette l’impiego di prove atipiche ai fini del libero convincimento del giudice.

Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la sussistenza del danno erariale da violazione dell’obbligo di esclusività non può essere desunta in via automatica dallo svolgimento di incarichi non autorizzati o non autorizzabili, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova. L’organo requirente è onerato di dimostrare la minore resa del servizio e l’abbassamento qualitativo e quantitativo delle prestazioni, tale da rendere sine causa le indennità medio tempore versate.

Il Collegio richiama quindi la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2025, che ha distinto gli incarichi non autorizzati per omessa richiesta dalle attività assolutamente incompatibili. Per queste ultime il legislatore pone un divieto assoluto e il compenso non è in radice dovuto; la prova del danno può essere raggiunta anche attraverso indici presuntivi gravi, precisi e concordanti. Nondimeno, precisa la Corte, il danno deve in ogni caso essere provato secondo le ordinarie regole e non può essere considerato in re ipsa.

Applicando tali principi, pur risultando comprovata la condotta, non emerge la dimostrazione di un danno apprezzabile in termini di alterazione del rapporto sinallagmatico. Non è provato che la prestazione lavorativa non sia stata resa nei termini quantitativi e qualitativi previsti; anzi, risulta documentato il corretto svolgimento dell’attività. Il ricorso ai permessi è stato ritenuto legittimo, poiché la normativa consente di graduare l’assistenza al parente secondo orari flessibili.

In assenza di prova della sussistenza e consistenza del danno, l’appello è respinto e la responsabilità erariale esclusa, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, poste a carico dell’amministrazione di appartenenza in favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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