Quota retributiva pensione mista anche per anzianità inferiore a 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 98 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Nel giudizio di appello contabile, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando la sopravvenienza, allegata da una sola parte, non sia reciproca e l’altra parte non aderisca a tale prospettazione, dovendosi in tal caso decidere nel merito.

Il Fatto

Un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dall’1/9/2010, con un’anzianità contributiva utile di 31 anni, 3 mesi e 7 giorni di cui 13 anni, 8 mesi e 24 giorni al 31/12/1995, e dunque soggetto al sistema di calcolo misto, ha chiesto la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS, in sede di liquidazione, aveva applicato il meno favorevole regime dell’art. 44 del medesimo testo legislativo.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, con la sentenza n. 106/2021, aveva respinto il ricorso ritenendo che il ricorrente non avesse maturato 15 anni di anzianità al 31/12/1995, sulla base della sentenza delle SS.RR. n. 1/QM/2021. Il pensionato ha proposto appello, richiamando la successiva sentenza delle SS.RR. n. 12/2021/QM, che aveva esteso l’aliquota anche ai militari con anzianità inferiore a 15 anni.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente, la Sezione ha escluso che il giudizio potesse definirsi con la cessazione della materia del contendere. L’INPS, nelle more, aveva operato in via amministrativa la riliquidazione della pensione applicando l’aliquota del 2,44% e aveva calendarizzato la corresponsione delle differenze per il giugno 2025. L’appellante, tuttavia, non aveva manifestato la volontà di aderire a tale richiesta.

La Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui la cessazione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice, potendo residuare un contrasto solo sulle spese, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale (in terminis, Cass. n. 26299/2018, n. 21757/2021, n. 5398/2025). Quando la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non aderisce, non può farsi luogo alla pronuncia di cessazione.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il gravame. La questione riguardava la modalità di computo della quota retributiva della pensione mista spettante a un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri cessato con oltre 20 anni di anzianità utile e con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995. La soluzione è stata individuata in coerenza con l’orientamento nomofilattico della sentenza delle SS.RR. n. 12/2021/QM del 9/9/2021.

Le Sezioni riunite hanno affermato che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato con anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il primo giudice, all’epoca, aveva applicato la sola sentenza n. 1/2021/QM, non ancora integrata dalla pronuncia maggiormente pertinente.

La Corte ha quindi riconosciuto il diritto dell’appellante alla riliquidazione della pensione in godimento con l’aliquota di rendimento annuo del 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo, per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, dalla data del collocamento in quiescenza. Ha condannato l’INPS, ove non abbia già provveduto, a ricalcolare la pensione e a pagare le competenze arretrate, incrementate dell’importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate per la novità dell’orientamento sopravvenuto.

Nota della Redazione

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