Pensione privilegiata in corso di giudizio e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 94 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione privilegiata, il riconoscimento in via amministrativa del trattamento richiesto, intervenuto nel corso del processo e satisfattivo delle pretese del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del giudizio. Spetta al giudice valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni in fatto delle parti, potendo dichiarare la cessazione ogni volta che il completo componimento della lite risulti non controverso. Il ritardato adeguamento dell’istituto previdenziale giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale e la conseguente condanna alle spese processuali.
Il Fatto
Il ricorrente, ex sottufficiale della Guardia di Finanza in congedo dal 23.11.2018, ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, con decorrenza dal medesimo giorno, per una serie di infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio. La domanda amministrativa era stata presentata il 24.6.2019.
Nel corso del giudizio l’Inps ha riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio. Con memoria del 4.3.2025 il ricorrente ha comunicato tale evenienza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’istituto, costituendosi, ha confermato di aver provveduto con atto n. NA012025971112 a corrispondere la pensione diretta di privilegio con decorrenza dal 23.11.2018, aderendo alla medesima richiesta. All’udienza le parti hanno confermato l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il giudice prende atto dell’intervento del provvedimento dell’Inps n. NA012025971112, che ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti. Da ciò deriva il venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del processo.
La decisione si fonda sull’indirizzo della Suprema Corte richiamato nel provvedimento, secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti ricollegare alle varie allegazioni. Il collegio richiama, tra gli altri, Cass. civ. Sez. Un. n. 1048 del 2000, Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006, Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015, Cass. civ. Sez. V ord. n. 16764 del 2020 e, ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, n. 1283 del 2021.
Nel caso concreto risulta che l’Inps ha soddisfatto le pretese del ricorrente, riconoscendo il trattamento di privilegio con il relativo pagamento dal mese di giugno 2025 e versando, nello stesso mese, gli arretrati e gli interessi legali. Si è così esaurita tra le parti ogni posizione di contrasto.
Quanto alle spese, il ritardato adeguamento dell’istituto previdenziale giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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