Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 8 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata prima dell’udienza e accettata dal convenuto determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con pronuncia dichiarativa ai sensi dell’art. 164 c.g.c.. Nel giudizio contabile la compensazione delle spese può essere disposta quando la condotta processuale delle parti sia stata collaborativa e la rinuncia trovi fondamento in un sopravvenuto mutamento della giurisprudenza costituzionale. Il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto di una pronuncia del Giudice delle Leggi su questioni analoghe integra una ragione oggettiva di definizione del processo, non una soccombenza.

Il Fatto

Un gruppo numeroso di ricorrenti aveva adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, lamentando la mancata integrale rivalutazione del proprio trattamento pensionistico. In via pregiudiziale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1309 L. 29.12.2022, n. 197, che aveva rideterminato in via transitoria il meccanismo di indicizzazione delle pensioni mediante una sola aliquota di rivalutazione variabile, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 53 e 117 Cost.

L’INPS, costituitosi, aveva chiesto il rigetto del ricorso. Dopo il trasferimento del magistrato originariamente assegnatario, il fascicolo era stato riassegnato a un nuovo giudice. Nella fase finale, la difesa dei ricorrenti ha depositato rinuncia al giudizio, motivata dall’intervenuta sentenza n. 167/2025 con cui la Corte costituzionale ha rigettato questioni analoghe. L’INPS ha accettato la rinuncia, rimettendosi al giudice solo sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha rilevato che la rinuncia è stata depositata prima dell’udienza e che il convenuto l’ha accettata. Ricorrono dunque i presupposti processuali per la declaratoria di estinzione del processo, che la Corte pronuncia in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, commi 1 e 4, 52 e 392 c.g.c. e art. 171 disp. att. c.g.c., attuativi dell’art. 111 Cost.

La decisione muove da una premessa di carattere sostanziale: la sentenza n. 167/2025 della Corte costituzionale, sopravvenuta nel corso del giudizio, ha rigettato questioni di legittimità costituzionale analoghe a quella prospettata dai ricorrenti. È venuto così meno l’interesse a coltivare il ricorso, con conseguente rinuncia e definizione del giudizio senza esame nel merito della pretesa pensionistica.

Quanto alle spese, la Corte ha valutato la condotta processuale delle parti. La scelta dei ricorrenti di rinunciare anziché proseguire una lite ormai priva di prospettive è stata qualificata come collaborativa. Su questa base il giudice ha disposto la compensazione integrale tra le parti.

La pronuncia non affronta il merito della rivalutazione né la questione di costituzionalità, che resta assorbita dall’esito processuale. Il principio che se ne trae è di ordine processuale: la rinuncia accettata, fondata su una sopravvenuta pronuncia costituzionale, conduce all’estinzione, e la leale condotta delle parti giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *