Confusione gestionale tra agenti contabili e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 92 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la sovrapposizione operativa tra due agenti contabili che renda non intellegibile l’imputazione delle singole condotte, in particolare nella fase dei versamenti in tesoreria, impedisce di esaminare il conto nella sua corretta dimensione. L’ammanco tecnico pari all’intero valore del conto, fondato sull’assenza di prova degli accrediti e non sulla dimostrazione della condotta illecita, non può porsi a base della responsabilità contabile. In assenza di puntuali elementi di prova sulla riconducibilità del fatto alla persona dell’agente, il conto va dichiarato improcedibile. Il giudizio di conto non può supplire con presunzioni alla confusione gestionale imputabile all’organizzazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio 2016, delle riscossioni dei tickets sanitari di un poliambulatorio presso un’azienda sanitaria provinciale. Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha rilevato una discordanza tra il dato delle riscossioni esposto nel conto giudiziale e quello ricavato dalla sommatoria delle ricevute fiscali rilasciate agli assistiti, pari a € 4.051,48.
Quanto ai versamenti, la gestione dell’agente contabile risultava amministrata in forma cumulativa e indistinta con quella di un altro operatore, con l’effetto che l’effettivo accreditamento delle somme nelle casse dell’azienda appariva sfornito di prova. Il magistrato ha prospettato, in ipotesi, un ammanco pari all’intero valore del conto e ha rimesso gli atti al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito l’istruttoria, segnata da due ordinanze di rimessione al magistrato designato e da un’analisi congiunta delle due gestioni. La gestione, separata per le riscossioni, era stata invece condotta in modo cumulativo e indistinto per i versamenti in tesoreria dai due agenti contabili.
L’esame congiunto ha associato le ricevute prodotte da un agente con le quietanze bancarie dell’altro, assumendo come unico criterio l’importo in euro, non esistendo altri elementi identificativi comuni. I versamenti cumulativi ricostruiti si sono attestati su importi sostanzialmente coincidenti, con una differenza di € 3,11 verosimilmente imputabile ad arrotondamenti.
La Corte ha qualificato la vicenda come confusione operativa: l’ufficio ragioneria, destinatario delle ricevute giornaliere, ha dichiarato di non essere nella possibilità di specificare, per ogni singolo versamento, la quota attribuibile all’uno o all’altro operatore.
Da qui il passaggio decisivo. Il rilievo dell’impossibilità di definire il conto regolare, perché l’effettivo accredito appare sfornito di prova con conseguente ammanco tecnicamente pari all’intero valore del conto, non può fondare la responsabilità contabile dell’agente. Manca, infatti, ogni puntuale elemento di prova sulla riconducibilità del fatto alla persona dell’agente medesimo.
La gestione confusionale non consente di esaminare il conto nella sua corretta dimensione né di valutarne la correttezza o l’irregolarità. Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, con pronuncia di nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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