Indebito arricchimento ASL e detrazione dei ticket nelle prestazioni sanitarie (Cass. civ. Sez. I n. 24785 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito arricchimento derivante dall’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la Pubblica Amministrazione, l’arricchimento dell’ASL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti. L’importo dei ticket deve essere versato al soggetto che in concreto ha erogato la prestazione, con la conseguenza che l’ASL ha diritto a percepirli solo nell’ipotesi in cui abbia materialmente erogato essa stessa le prestazioni. Detrarre dal risparmio di spesa dell’ASL i ticket che la struttura pubblica non avrebbe comunque mai incassato significa surrettiziamente ridurre il tetto di spesa assegnato alla struttura privata.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata ha convenuto in giudizio due aziende sanitarie locali per ottenere il riconoscimento delle prestazioni sanitarie erogate agli utenti nel 2008 e non pagate, invocando l’indebito arricchimento delle aziende che si erano avvantaggiate di tali prestazioni. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1120/2018, ha accolto le domande dell’attrice.

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 508/2022, in parziale accoglimento dell’appello proposto da una sola ASL, ha rideterminato in complessivi € 9.436,24 l’importo dovuto, ritenendo che l’arricchimento dell’ASL vada calcolato sottraendo dal costo delle prestazioni non erogate il complessivo importo dei ticket non incassati. Avverso tale decisione la struttura ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi di ricorso, esaminati unitariamente per la stretta connessione delle questioni, sono stati ritenuti fondati. Il ragionamento della Corte d’Appello muoveva dall’ipotesi astratta dell’introito del ticket che l’ASL avrebbe incassato ove avesse erogato in proprio le prestazioni: ipotesi del tutto estranea a quanto effettivamente avvenuto, non avendo l’ASL erogato alcuna prestazione sanitaria.

La Corte afferma che l’importo dei ticket pagati dai privati deve essere versato al soggetto che in concreto ha erogato la prestazione. Ne consegue che l’ASL ha diritto a percepire i ticket solo nell’ipotesi in cui abbia materialmente erogato essa stessa le prestazioni. Pertanto l’arricchimento dell’ASL, pari al risparmio di spesa conseguito per effetto dell’erogazione da parte della struttura privata, non può essere decurtato dei ticket che solo la stessa struttura, in quanto soggetto materialmente erogante, ha diritto di conseguire.

Il giudice di legittimità richiama l’orientamento consolidato secondo cui il limite di spesa assegnato alla struttura sanitaria rappresenta un provvedimento autoritativo di carattere discrezionale che non può essere eluso, stanti le esigenze finanziarie dello Stato e delle regioni (Cass. n. 36654/2021; Cass. n. 4757/2024; Cass. n. 13844/2020). Sul punto richiama altresì il principio enunciato da Cass. n. 13779/2023, conforme Cass. n. 33043/2023: in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo contrasta con la ratio del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica.

Serve dunque un’espressa previsione affinché una spesa sopportata da un privato venga decurtata da quella a carico dell’ente pubblico. Il contenimento della spesa riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati. Decurtare, con riferimento alle prestazioni rese entro il tetto di spesa, il risparmio dell’ASL dell’importo dei ticket che la struttura pubblica non avrebbe comunque mai incassato equivale a ridurre surrettiziamente il limite assegnato alla struttura privata, operativo anche nell’ipotesi in cui il soggetto accreditato abbia erogato le prestazioni in mancanza del contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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