Costituzione in appello con originale e ricevuta postale tardiva non è improcedibilità (Cass. civ. Sez. I n. 17349 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tempestiva costituzione dell’appellante mediante deposito dell’originale dell’atto di appello notificato, in luogo della copia, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per inosservanza delle forme prescritte dall’art. 165 cod. proc. civ., sanabile entro l’udienza di comparizione ovvero per effetto della costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale. L’omesso deposito, prima dell’udienza, dell’avviso di ricevimento della notifica postale non preclude la regolarizzazione compiuta in udienza, poiché l’adempimento è collegato alla costituzione ex art. 347 cod. proc. civ., fattispecie a formazione progressiva. L’improcedibilità resta confinata all’ipotesi di costituzione fuori termine e non si estende ai vizi di forma, in coerenza con il principio di strumentalità delle forme e con l’effettività della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

Una azienda sanitaria locale era stata convenuta in monitorio da una banca cessionaria di crediti vantati da una società per prestazioni sanitarie. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ente al pagamento di una somma rilevante. La struttura sanitaria proponeva appello, notificato a mezzo posta il 24.12.2018 e iscritto a ruolo in via cartacea il 03.01.2019, depositando l’originale dell’atto con la ricevuta di spedizione, ma non la ricevuta di consegna, non ancora restituita.

All’udienza del 07.05.2019 l’appellante depositava l’originale dell’avviso di ricevimento, in forma cartacea e telematica, senza che il termine richiesto fosse concesso. La Corte d’appello dichiarava l’improcedibilità dell’appello per violazione degli obblighi di deposito telematico. Ha proposto ricorso per cassazione la struttura sanitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 347 cod. proc. civ., che richiama le forme dell’art. 165 cod. proc. civ., e dall’art. 348 cod. proc. civ., per il quale l’appello è improcedibile solo se l’appellante non si costituisce in termini. Le ipotesi di improcedibilità sono testuali e tassative, insuscettibili di applicazione analogica.

La costituzione è avvenuta nel rispetto del termine di dieci giorni, con deposito dell’originale dell’atto notificato. Il vizio attiene dunque alle forme della costituzione, non alla sua tempestività. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016, il Collegio ribadisce che il deposito della copia in luogo dell’originale non comporta improcedibilità, ma nullità sanabile entro l’udienza ex art. 350 cod. proc. civ. ovvero per effetto della costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia.

I principi elaborati in tema di processo telematico — Cass. Sez. Un. n. 22438 del 2018 e Cass. Sez. Un. n. 8312 del 2019 — sono poi traslati all’improcedibilità ex art. 348 cod. proc. civ.. Il mancato disconoscimento della conformità dell’atto da parte del destinatario sana l’irregolarità, in applicazione dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005. Nella specie la cessionaria si è costituita senza disconoscere la conformità dell’atto notificato a quello depositato.

Quanto al profilo telematico, la Corte osserva che l’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 non imponeva il deposito esclusivamente telematico degli atti di costituzione alla data dell’appello. Il deposito dell’avviso di ricevimento in udienza costituisce attività collegata alla costituzione, fattispecie a formazione progressiva, e non un atto successivo soggetto al regime del deposito telematico obbligatorio.

Infine, poiché la Corte d’appello ha argomentato sul merito solo ad abundantiam dopo la statuizione pregiudiziale, i restanti motivi sono inammissibili per difetto di interesse. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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