Notifiche telematiche degli atti esterni provate con copie pdf delle ricevute (Cass. civ. Sez. V n. 33709 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti esterni al processo può essere fornita mediante il deposito delle copie informatiche, in formato pdf, delle ricevute di accettazione e di consegna della pec. L’onere di depositare il messaggio in formato .eml oppure .msg riguarda esclusivamente le modalità di assolvimento dell’onere probatorio della notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio. Ne consegue che il disconoscimento delle scansioni delle ricevute relative alle cartelle di pagamento non integra un fatto decisivo e non sostiene il vizio di omesso esame, quando l’unico oggetto del contendere in appello riguardi l’indirizzo di provenienza della notifica.

Il Fatto

La società contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione e le sei cartelle di pagamento presupposte. Deducva, quanto al preavviso, l’inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec; quanto alle cartelle, di essere venuta a conoscenza delle stesse solo attraverso il preavviso, stante la nullità o inesistenza delle relative notifiche.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso; la sentenza veniva confermata in appello. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo l’omessa pronuncia sull’annullamento delle cartelle e l’omesso esame del disconoscimento delle scansioni delle pec prodotte dall’agente della riscossione nel giudizio di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’oggetto effettivo del contendere. Nel ricorso originario la contribuente aveva contestato la notifica a mezzo pec perché proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri. In appello la censura era rimasta la medesima: la notifica degli atti impugnati, preavviso e cartelle, era avvenuta da un indirizzo non valido.

Solo nelle controdeduzioni successive alla costituzione dell’agente della riscossione, che aveva versato in atti le copie scansionate delle notifiche, la contribuente aveva aggiunto che le ricevute di consegna non erano conformi agli originali e non erano utilizzabili. Si trattava però di un vizio diverso da quello oggetto di contestazione.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado si era pronunciata sulla notifica di tutti gli atti impugnati, comprese le cartelle, escludendo la sanatoria ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. Il motivo di omessa pronuncia è dunque inammissibile, perché la censura non argomentata in appello non può essere recuperata in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, il disconoscimento delle scansioni difetta di decisività rispetto all’unico oggetto del contendere, incentrato sull’indirizzo di provenienza della notifica. La Corte richiama inoltre i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che consentono di decidere nel merito la questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ.

Sul punto il Collegio precisa che, come affermato da Cass. n. 25686 del 2023, il deposito obbligatorio in formato .eml o .msg riguarda solo gli atti introduttivi del giudizio, mentre per gli atti esterni al processo la prova della notifica telematica può essere data con le copie informatiche in formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle somme liquidate ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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