Indebito da doppio calcolo pensionistico irripetibile per legittimo affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 278 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di conguaglio a debito tra liquidazione provvisoria e definitiva della pensione, l’indebito non è ripetibile quando l’Amministrazione abbia applicato il doppio calcolo di cui all’art. 1, commi 707 e 708, legge n. 190/2014 con un ritardo irragionevole e ingiustificato. Il lungo lasso di tempo intercorso tra la prima liquidazione e la riliquidazione peggiorativa consolida nel percettore in buona fede un legittimo affidamento sulla definitività della misura percepita, opponibile all’ente previdenziale. La semplice postilla standard di provvisorietà apposta sul provvedimento non impedisce il formarsi di tale affidamento. Sulle somme indebitamente trattenute e poi restituite spettano gli interessi legali dalla domanda amministrativa o giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con qualifica di Capo Reparto, cessato dal servizio per limiti di età, è titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata dal 1° marzo 2016 con il sistema retributivo. Con provvedimento del 25 aprile 2023, notificato il 1° giugno 2023, l’INPS gli contestava un indebito di euro 2.356,55, derivante dalla riliquidazione della pensione con l’applicazione del doppio calcolo e dal riconoscimento di una PAL inferiore a quella in godimento, recuperando la somma con trattenute mensili sui ratei da luglio 2023 a febbraio 2024.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’irripetibilità dell’indebito per violazione del legittimo affidamento e la riliquidazione della pensione con l’applicazione di quattro benefici ritenuti pretermessi: l’indennità annua lorda ex art. 84, legge n. 469/1961, i sei scatti stipendiali ex art. 4, d.lgs. n. 165/1997, il moltiplicatore ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 e gli aumenti contrattuali del d.P.R. n. 41/2018. L’INPS chiedeva il rigetto; il Ministero dell’Interno, chiamato in causa con integrazione del contraddittorio, eccepiva l’inapplicabilità al CNVF di alcuni benefici.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice ricorda che il giudizio pensionistico contabile, pur introdotto con ricorso, non verte sulla legittimità del provvedimento impugnato ma sul rapporto previdenziale. La giurisdizione esclusiva della Corte è piena e si estende all’an e al quantum, sicché non è necessaria alcuna tutela caducatoria dell’atto contestato.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del doppio calcolo introdotta dall’art. 1, commi 707 e 708, legge n. 190/2014, volta a correggere gli effetti paradossali della riforma Fornero. Nella fattispecie, la pensione era stata liquidata in via provvisoria nel dicembre 2015 senza il doppio calcolo e riliquidata solo nel 2023, con un ritardo di oltre sette anni. Richiamando l’orientamento nomofilattico contabile (SS.RR. n. 2/2012/QM), il Giudice applica la regola intermedia: il decorso dei termini non priva l’Amministrazione del diritto-dovere al recupero, ma sussiste un principio di affidamento del percettore in buona fede che matura e si consolida nel tempo, valutato attraverso il decorso temporale, la rilevabilità dell’errore e le ragioni della modifica.
La Corte ritiene irragionevole il ritardo di oltre sette anni, non giustificato dai tempi tecnici, tanto più che l’INPS aveva già fornito indicazioni alle sedi con la circolare n. 74 del 10 aprile 2015. Non rileva la postilla di provvisorietà apposta sulla determina del 2015: una clausola standard non impedisce il sorgere dell’affidamento. Manca, inoltre, qualsiasi prova di dolo o colpa del ricorrente. L’indebito è dunque dichiarato irripetibile, con condanna dell’INPS alla restituzione di euro 2.356,55 e interessi legali dalla data delle singole trattenute (SS.RR. n. 33/2017/QM).
Quanto all’indennità ex art. 84, legge n. 469/1961, la domanda è accolta: spetta al personale del CNVF cessato per limiti di età un’indennità annua lorda non reversibile, pari a euro 61,97, dal 1° marzo 2016 fino al compimento del 65° anno di età. Dagli atti non risulta che l’INPS l’abbia liquidata.
Sono invece rigettate le altre domande. I sei scatti stipendiali ex art. 4, d.lgs. n. 165/1997 non spettano al personale del CNVF cessato prima del 1° gennaio 2022, come confermato dalla loro estensione graduale disposta dall’art. 1, commi 98-100, legge n. 234/2021. Il moltiplicatore ex art. 3, comma 7 non ha riflessi sulla pensione riliquidata con metodo interamente retributivo. Gli aumenti contrattuali del d.P.R. n. 41/2018 risultano già applicati nella determina di riliquidazione. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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