Sussiste la giurisdizione contabile sui sindaci di società in house (Corte dei Conti Sez. III App. n. 129 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale cagionato dai componenti del collegio sindacale di una società in house, in quanto il secondo periodo dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 riferisce la giurisdizione erariale agli amministratori e ai dipendenti ma non esclude gli organi di controllo, i cui componenti sono legati alla società da un rapporto di servizio che ne giustifica la soggezione al giudice contabile. L’incarico di consulenza conferito per prestazioni generiche, non riconducibili a conoscenze eccedenti le competenze ordinarie e sovrapponibili ai compiti già spettanti al dirigente-amministratore, è illegittimo e genera danno erariale. L’omesso esercizio dei poteri-doveri di vigilanza ex artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. integra colpa grave, con nesso causale non interrotto dagli atti dei terzi esecutori dei pagamenti.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una denuncia del Segretariato generale di Roma Capitale, che segnalava tra varie irregolarità il conferimento di un incarico di knowledge owner in favore di un soggetto che nella società in house Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. ricopriva le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di dirigente.
La Procura regionale citava in giudizio il percipiente, i componenti del consiglio di amministrazione e i componenti del collegio sindacale. Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda, condannava tutti al pagamento di una somma complessiva di 84.000,00 euro, nella misura indicata per ciascuno. Il presidente e un componente del collegio sindacale proponevano separati appelli, con un appello incidentale del secondo; resistevano la Procura regionale e la Procura generale, mentre la società si costituiva aderendo sostanzialmente alle difese dell’attore.
La Motivazione della Corte
La Sezione terza d’appello affronta anzitutto il difetto di giurisdizione sollevato da entrambi gli appellanti. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la giurisdizione contabile sugli organi di gestione e di controllo delle società a partecipazione pubblica sussiste quando la società presenti, al momento delle condotte, tutti i requisiti della in house providing, e accerta che Roma Servizi per la Mobilità li possiede: capitale integralmente pubblico, attività prevalente in favore dell’ente, controllo analogo.
Nel merito del riparto, la Corte legge il secondo periodo dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 175/2016: gli organi di amministrazione e controllo sono assoggettati alle azioni civili di responsabilità, ma resta ferma la giurisdizione contabile per il danno erariale. L’argomento letterale degli appellanti, fondato sull’assenza dei sindaci nell’elenco di amministratori e dipendenti, è respinto, perché la disposizione muta soggetto grammaticale ma non restringe l’ambito della giurisdizione.
La Corte riconosce quindi un rapporto di servizio tra i componenti del collegio sindacale e la società, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, e ammette il concorso tra giurisdizione ordinaria e contabile per i medesimi fatti materiali, con azioni reciprocamente indipendenti, senza violazione del ne bis in idem.
Sull’eccezione di prescrizione, la Sezione ribadisce che il dies a quo dell’azione di danno erariale coincide con la data del pagamento, secondo l’orientamento delle Sezioni riunite; le diffide notificate tra il 26 marzo e il 5 aprile 2019 hanno tempestivamente interrotto il termine, e la domanda è stata ridotta a 100.000,00 euro in ragione della parziale prescrizione.
Nel merito, la Corte conferma l’illegittimità dell’incarico: prestazioni generiche, non eccedenti le competenze ordinarie, sovrapponibili ai compiti già spettanti al dirigente-amministratore e dirette a eludere i limiti retributivi fissati dalla delibera di Giunta. Il collegio sindacale ha tenuto una condotta omissiva, senza attivare alcuno dei poteri-doveri di informazione, segnalazione e impugnazione previsti dagli artt. 2403 e ss. cod. civ., integrando colpa grave e nesso causale non interrotto dagli atti dei terzi esecutori dei pagamenti.
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Nota della Redazione
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