Onere probatorio e liquidazione equitativa in ambito assicurativo (App. Bologna n. 1000/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno, grava sul danneggiato la prova del quantum, che non può essere desunta da meri preventivi o fatture non accompagnati da quietanza o accettazione. Il giudice può liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. quando la prova del preciso ammontare sia oggettivamente impossibile o particolarmente difficile. Le richieste istruttorie formulate in appello sono inammissibili se non rispettano i requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c. e se le circostanze dedotte potevano essere provate in primo grado. Le spese per la mediazione obbligatoria, fase prodromica e necessaria del giudizio, sono liquidabili a carico della parte soccombente anche se questa non vi ha aderito.
Il Fatto
L’assicurata conveniva in giudizio la compagnia per ottenere l’indennizzo per i danni subiti dall’abitazione in seguito all’alluvione del 6.02.2015. Il Tribunale di Forlì, con sentenza parziale, accertava l’operatività della polizza, e con sentenza definitiva condannava la compagnia al pagamento di Euro 5.388,20, oltre interessi. L’assicurata appellava per ottenere il riconoscimento di ulteriori voci di danno (infissi esterni ed interni, onorari del perito) e per la mancata ammissione di mezzi istruttori. La compagnia proponeva appello incidentale contestando l’operatività della garanzia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto solo il quinto motivo dell’appello principale, relativo alle spese di mediazione, rigettando il resto. Ha confermato il principio per cui la prova del quantum del danno grava sul danneggiato, e preventivi e fatture non costituiscono prova se non accompagnati da quietanza o accettazione. Ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa operata dal primo giudice, in presenza di prova dell’esistenza dei danni e di oggettiva difficoltà di provare il preciso ammontare.
Ha dichiarato inammissibili per genericità i motivi relativi al procedimento matematico di detrazione dell’acconto e ha rigettato la censura sulla liquidazione delle spese di primo grado, ritenendola congrua rispetto al valore della causa. Ha invece accolto la richiesta di liquidazione delle spese di mediazione, qualificandola come fase prodromica e necessaria del giudizio, liquidandole in Euro 156,00.
Quanto all’appello incidentale, la Corte ha escluso la tesi della compagnia secondo cui l’acqua era penetrata solo dal foro di aerazione, valorizzando le deposizioni dei testi che avevano effettuato sopralluoghi a ridosso dell’evento (il geometra di fiducia il giorno dopo, il subagente dopo circa dieci giorni), i quali avevano dichiarato che l’acqua aveva forzato gli infissi creando brecce. Ha ritenuto prevalenti tali risultanze rispetto al sopralluogo del tecnico della compagnia, effettuato oltre un mese dopo l’evento.
Implicazioni Pratiche
- Prova del danno in via equitativa: l’avvocato del danneggiato deve produrre documentazione idonea a provare l’esistenza dei danni (foto, relazioni tecniche, fatture pagate); in caso di oggettiva difficoltà di quantificazione, può chiedere la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., ma deve comunque fornire elementi di base per la determinazione del pregiudizio, non potendo limitarsi a mere allegazioni.
- Istruttoria in appello: le richieste istruttorie proposte per la prima volta in appello devono essere specificamente motivate e dimostrare la loro indispensabilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; la mera richiesta di nuova CTU o di prova testimoniale per circostanze già deducibili in primo grado è inammissibile, salvo che non riguardi fatti sopravvenuti o documenti non prodotti per causa non imputabile.
- Spese di mediazione obbligatoria: il difensore della parte vittoriosa deve includere nella richiesta di liquidazione delle spese anche quelle relative alla mediazione obbligatoria, in quanto fase prodromica del giudizio; il giudice può liquidarle a carico della soccombente anche se questa non ha aderito al procedimento, sulla base del valore della causa e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
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