Rinuncia al ricorso per cassazione ed estinzione del processo senza condanna alle spese in caso di adesione personale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20342 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, trattandosi di atto privo di carattere “accettizio”. L’estinzione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. La condanna del rinunciante alle spese del giudizio resta salva, salvo che alle rinuncia abbiano aderito le altre parti personalmente o i loro difensori muniti di mandato speciale, nel qual caso la condanna non è pronunciata. La declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, esonera la parte dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado che respingeva la domanda di ammissione al passivo del Fallimento San Giuseppe s.p.a. proposta dalla lavoratrice, la quale vantava un credito complessivo di euro 221.178,50, di cui euro 202.559,93 per retribuzioni non percepite e euro 18.618,57 per T.F.R.. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, cui il curatore fallimentare ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La lavoratrice ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale il curatore fallimentare ha aderito personalmente, previa autorizzazione del giudice delegato. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del processo.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio”, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali. Essa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 34429 del 2019 e da Cass. n. 17187 del 2014 e n. 23840 del 2008.
Tuttavia, nel caso di specie, vi è stata adesione alla rinuncia prestata dalla parte personalmente. Pertanto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., la condanna alle spese non può essere pronunciata, in quanto la norma prevede che la condanna non sia pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
Quanto al regime fiscale, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al disposto dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la declaratoria di estinzione non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, come chiarito da Cass. n. 3688 del 2016 e n. 23175 del 2015. Ne consegue l’esonero della ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
La Corte ha pertanto dichiarato estinto il processo e compensato le spese di lite.
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Nota della Redazione
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