Indebito su pensione ai superstiti irripetibile oltre il termine annuale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 101 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di ratei di pensione ai superstiti indebitamente erogati per il superamento dei limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e alla relativa Tabella F, trova applicazione la disciplina dell’art. 9 legge n. 428/1985 e dell’art. 5 d.P.R. n. 429/1986, che fissa in un anno il termine per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate. Quando la corretta individuazione della pensione scaturisce da dati già nella disponibilità dell’amministrazione, decorso inutilmente il termine annuale cessa ex lege la provvisorietà della liquidazione e l’indebito ulteriormente accertato diviene irripetibile. Il recupero resta invece possibile, oltre il termine, solo in presenza di eventi reddituali non conoscibili dall’Istituto e non comunicati dal pensionato, con esclusione della buona fede dell’accipiens.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico ai superstiti con decorrenza da novembre 2014, riceveva dall’INPS due avvisi di recupero per somme asseritamente non dovute sulla pensione di reversibilità, in ragione del superamento dei limiti di cumulabilità con altri redditi. Gli avvisi erano datati 8.07.2019, per una delle annualità, e 23.12.2020, per l’altra.

Dopo aver proposto infruttuosamente ricorsi al Comitato di Vigilanza, la pensionata adiva la Corte dei conti chiedendo di dichiarare irripetibili gli indebiti, per un importo complessivo di euro 1.549,16, e di condannare l’Istituto alla restituzione delle ritenute operate, oltre interessi. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto, sostenendo la tempestività delle richieste entro il triennio e l’insussistenza della buona fede.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio. Il ricorso, pur formalmente rivolto all’annullamento degli avvisi, non è caducatorio: la giurisdizione contabile ha natura dichiarativa e investe il rapporto, sicché gli atti impugnati sono vagliati come meri presupposti processuali, ai fini dell’accertamento del diritto nella sua esatta misura.

Sul merito, la Corte richiama il principio delle Sezioni riunite n. 4/2008, secondo cui al recupero dei ratei erogati in eccedenza per superamento dei limiti di reddito della Tabella F si applica la normativa sull’art. 9 legge n. 428/1985 e sull’art. 5 d.P.R. n. 429/1986. Ne deriva, da un lato, l’inapplicabilità dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 e, dall’altro, la fissazione del termine annuale per la revisione delle liquidazioni automatizzate, con provvisorietà delle stesse entro quel limite. Decorso il termine, si conclude ex lege la fase di incondizionata ripetibilità.

Il Collegio distingue poi le due ipotesi rilevanti: quando la corretta individuazione della pensione dipende da dati già in possesso dell’amministrazione, l’indebito accertato oltre l’anno è irripetibile; quando invece il superamento dei limiti deriva da redditi diversi, non conoscibili dall’Istituto e non comunicati, l’indebito resta ripetibile e la buona fede è esclusa.

Nel caso concreto, la ricorrente è titolare di più trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, i cui importi risultano dalle dichiarazioni reddituali e dai quadri RC, dati quindi nella piena disponibilità dell’Istituto. Poiché gli avvisi di ripetizione sono datati 8.07.2019 e 23.12.2020 e i pagamenti contestati si riferiscono a periodi anteriori ai dodici mesi previsti dalla normativa richiamata, il termine annuale risulta superato. La richiesta di ripetizione non è pertanto fondata.

Conclusivamente il ricorso è accolto. L’INPS è condannato alla restituzione delle ritenute effettuate, per l’importo complessivo di euro 1.549,16, oltre rivalutazione monetaria e, nella misura maggiore, interessi. Le spese del giudizio sono compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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