Rinuncia all’impugnazione contabile ed estinzione del giudizio di appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 35 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione proposta dal pubblico ministero contabile, accettata senza riserve dalle parti appellate, integra rinuncia di merito immediatamente efficace e determina l’estinzione del giudizio di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 188 c.g.c. Nel giudizio contabile, in difetto di specifica disciplina, trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rinuncia agli atti e all’impugnazione, operando gli artt. 306 e 338 cod. proc. civ. richiamati dall’art. 359 cod. proc. civ. La declaratoria di estinzione non pregiudica il giudicato sostanziale formatosi sulla pronuncia impugnata. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ricorrendone i presupposti di legge e in ragione dell’avvenuta accettazione della rinuncia.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale cosiddetto indiretto, contestando a medici e infermieri di un nosocomio torinese condotte gravemente colpose in relazione al monitoraggio postoperatorio di un paziente operato nel novembre 2006. L’esborso erariale derivava dalla transazione conclusa dall’azienda ospedaliera con il paziente, per una somma di euro 360.000,00.
Il giudice di primo grado ha respinto integralmente la domanda, ritenendo non raggiunta la prova dei fatti contestati. La Procura regionale ha proposto appello, affidato a due motivi. Nel corso della pubblica udienza del 20 novembre 2024 il rappresentante della Procura generale ha dichiarato la rinuncia all’impugnazione, prontamente accettata senza riserve dai difensori di tutte le parti appellate.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il codice di giustizia contabile non disciplina espressamente la rinuncia all’impugnazione. Ritiene pertanto applicabili i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, che distinguono la rinuncia agli atti del giudizio dalla rinuncia all’azione e, dopo il primo grado, dalla rinuncia all’impugnazione. Quest’ultima è qualificata come rinuncia di merito, immediatamente efficace anche senza accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciare.
Richiamando le pronunce di questa stessa Sezione in casi analoghi e i precedenti di legittimità citati, la Corte osserva che la rinuncia all’impugnazione si pone in parallelo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado e, al pari della rinuncia agli atti del giudizio di appello, produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L’identità degli effetti non implica però piena corrispondenza tra gli istituti, poiché la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o non richieda accettazione, mentre la rinuncia all’impugnazione opera con efficacia immediata.
Nel caso concreto, sia la rinuncia dichiarata dalla Procura generale sia l’accettazione senza riserve delle parti appellate risultano ritualmente intervenute in udienza. Ne consegue la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame.
La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio di appello, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Quanto alle spese, restano a carico delle parti che le hanno sostenute, sussistendone i presupposti di legge e in considerazione dell’accettazione intervenuta. I motivi di gravame non vengono esaminati nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 306 c.p.c. – Rinuncia agli atti del giudizio
- Art. 338 c.p.c. – Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione
- Art. 359 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale