Indebito pensionistico irripetibile per affidamento incolpevole del percettore di buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 26 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore in buona fede di un trattamento pensionistico provvisorio matura un affidamento sulla sua stabilità, opponibile all’amministrazione quando l’errore non sia riconoscibile con l’ordinaria diligenza. Tale affidamento si consolida in presenza del decorso del tempo, della mancata percezione dell’anomalia e dell’assenza di colpa del pensionato. Il diritto-dovere dell’ente previdenziale di recuperare le somme indebitamente erogate non viene meno per il solo spirare dei termini regolamentari di settore, ma recede di fronte a un indugio prolungato e ingiustificato dell’amministrazione, che abbia già in possesso tutti gli elementi per la corretta liquidazione. Ne consegue l’irripetibilità dell’indebito e la restituzione delle ritenute operate, con i soli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente della Regione Puglia, ha percepito dal giugno 2016 la pensione anticipata liquidata con il sistema misto, in via provvisoria. Dopo alcuni anni l’INPS ha riliquidato il trattamento definitivo, accertando un indebito di € 2.987,35 e disponendone il recupero mediante dodici ritenute mensili di € 248,95, da giugno 2020 a maggio 2021.
La pensionata ha contestato la trattenuta, deducendo la buona fede, la mancata comunicazione di alcun provvedimento e la tardività della contestazione. Ha richiamato la giurisprudenza contabile delle Sezioni Riunite. L’INPS, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il giudice ha disposto un’istruttoria, acquisendo la prova della notifica della rivalsa verso l’ente datoriale e gli approfondimenti sui miglioramenti contrattuali applicati al trattamento.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la sequenza amministrativa. L’INPS aveva liquidato la pensione nel maggio 2016. Nel marzo 2019 la Regione Puglia ha certificato i dati del nuovo ultimo miglio e i miglioramenti contrattuali. Solo nell’aprile 2020 l’Istituto ha riliquidato il trattamento, accertando il debito quale conguaglio tra pensione definitiva e provvisoria.
Su questo punto il giudice richiama le Sezioni Riunite n. 2 del 2 luglio 2012, secondo cui lo spirare dei termini regolamentari non priva di per sé l’amministrazione del diritto-dovere di recupero, ma esiste un principio di affidamento del percettore in buona fede, opponibile in sede amministrativa e giudiziaria. L’affidamento va individuato attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità concreta dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.
Nel caso concreto il giudice ritiene integrati tutti gli elementi dell’affidamento. La ricorrente non poteva accorgersi dell’errore: le differenze derivavano da un adeguamento contrattuale che l’Istituto conosceva da oltre un anno, dal marzo 2019, senza averlo tempestivamente recepito. L’inerzia ha prolungato l’erogazione maggiorata per oltre un anno, ampliando l’indebito e ritardando il recupero a quattro anni dal pensionamento.
Il giudice sottolinea che non vi è stata alcuna interlocuzione con la pensionata, la quale non ha mai ricevuto il provvedimento di riliquidazione, prodotto in causa solo all’esito dell’istruttoria. Deve quindi escludersi la sussistenza di comportamenti colposi a carico della ricorrente: nell’intervallo intercorso non è intervenuto alcun atto idoneo a ingenerare dubbi sulla correttezza della liquidazione provvisoria, consolidando il convincimento della definitività del trattamento.
Quanto alla domanda di rivalsa verso la Regione Puglia, il giudice esclude il luogo a provvedere sull’integrazione del contraddittorio, per la palese infondatezza della pretesa, alla luce della tardività con cui l’Istituto ha recepito l’adeguamento certificato dall’ente datoriale. L’indebito è pertanto dichiarato irripetibile, con restituzione delle ritenute. In applicazione del principio delle Sezioni Riunite (sent. n. 33/2017/MD), sulle somme spettano i soli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Nota della Redazione
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