Difetto di giurisdizione contabile sulla ripetizione dell’indebito da pagamento sine causa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 17 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sull’azione di ripetizione dell’indebito proposta da una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., per recuperare somme erogate in eccesso per mero errore materiale del sistema informatico. Il pagamento privo di causa non involge profili di contabilità pubblica né la gestione delle attività di riscossione dei contributi consortili, ma ha ad oggetto la restituzione di una somma non dovuta. La relativa cognizione appartiene al giudice ordinario, anche quando l’indebito derivi da violazione di norme di diritto pubblico, poiché la causa petendi è il pagamento non dovuto e non l’accertamento di una responsabilità amministrativo-contabile. Rientrano nei giudizi ad istanza di parte disciplinati dagli artt. 172 e ss. c.g.c. solo le controversie che, afferendo agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro pubblico da parte di un agente contabile, riguardano la materia della contabilità pubblica. Il giudizio introdotto dopo l’estinzione per abbandono degli atti costituisce procedimento nuovo ed autonomo, non vincolato dalle statuizioni dei giudici in precedenza aditi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata a una concessionaria della riscossione, conveniva davanti alla Corte dei conti il Consorzio di Bonifica per ottenere la restituzione di una somma che assumeva accreditata per mero errore materiale: il sistema informatico aveva indicato un importo diverso da quello dovuto, determinando un pagamento in eccesso, poi in parte recuperato. Il credito azionato residuava in una somma rilevante.
La vicenda aveva già attraversato più gradi: adito il Tribunale, che aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, il giudizio era stato riassunto e deciso, poi riformato in appello con rimessione al primo giudice. Non essendo stata rinnovata la riassunzione, la Sezione giurisdizionale ne aveva dichiarato l’estinzione per abbandono degli atti. Il Consorzio eccepiva l’inammissibilità della domanda e la prescrizione, spiegando domanda riconvenzionale per inadempienze negli obblighi di rendicontazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva anzitutto che l’odierno procedimento non prosegue il giudizio estinto, ma costituisce un giudizio nuovo ed autonomo: il giudice contabile non è quindi vincolato dalle statuizioni rese dagli organi aditi in precedenza.
Sul piano della giurisdizione, la domanda dell’Agenzia mira alla restituzione di un pagamento sine causa, conseguente a un errore materiale del sistema. Il pagamento va considerato assolutamente privo di causa e, come tale, soggetto alla disciplina della ripetizione dell’indebito.
Da qui il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. L’azione non involge profili contabili né la gestione della riscossione dei contributi consortili, materie riconducibili alla contabilità pubblica: essa attiene alla restituzione di una somma non dovuta ed è pertanto devoluta all’A.G.O.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui rientrano nei giudizi ad istanza di parte ex artt. 172 e ss. c.g.c. solo le controversie che, afferendo agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro pubblico da parte di un agente contabile, riguardano la materia della contabilità pubblica. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la giurisdizione sull’azione di ripetizione dell’indebito proposta da una pubblica amministrazione, anche quando l’indebito derivi da violazioni di norme di diritto pubblico, resta ordinaria, poiché la causa petendi è il pagamento non dovuto e non l’accertamento di una responsabilità amministrativo-contabile. Vengono citate, tra le altre, SS.UU. n. 9436/2023, n. 9443/2025, n. 8463/2000 e n. 5789/2018.
La Corte dichiara quindi il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda principale. Quanto alla domanda riconvenzionale del Consorzio, volta all’accertamento degli inadempimenti negli obblighi di informazione e rendicontazione e alla condanna dell’Agenzia, il Collegio ritiene necessaria l’acquisizione della relazione di consulenza tecnica resa nel procedimento estinto e la sua rinnovazione, perché difetta una valutazione sull’annualità 1999, estrapolata dai conteggi per difetto di documentazione. Nomina nuovo CTU e rinvia all’udienza del 24 marzo 2026, nulla disponendo sulle spese, riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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