Pensione privilegiata militare: nesso causale e valutazione unitaria delle infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 21 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, presupposto della pensione privilegiata, richiede che le stesse siano ascrivibili alle categorie della tabella A e derivino da fatti di servizio postisi come causa o concausa efficiente e determinante. Il nesso causale o concausale si configura quando il processo genetico o evolutivo dell’infermità sia influenzato da elementi ricollegabili al servizio prestato. Non è ostativo il carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o la predisposizione organica del soggetto, ove sia provato che l’attività di servizio abbia determinato l’insorgenza o l’aggravamento della malattia. La valutazione unitaria delle infermità denunciate non muta l’esito dell’accertamento quando il quadro morboso complessivo risulti, per la sua lievità, ascrivibile alla tabella B e non a categoria tabellare utile.

Il Fatto

Il ricorrente, cessato dal servizio militare e collocato in congedo, ha presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria per una pluralità di infermità, tra cui una patologia del rachide. Le competenti strutture sanitarie avevano in un primo momento ascritto alcune infermità alla tabella B e, in sede di aggravamento, al cumulo la tabella A di ottava categoria; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva però escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità principale, e il Ministero della Difesa aveva rigettato la domanda con successivi decreti.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e per la sua ascrizione, unitamente all’artrosi cervicale, quantomeno all’ottava categoria della tabella A del d.P.R. n. 834/1981, con conseguente diritto al trattamento di privilegio e agli arretrati dalla cessazione del rapporto. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso in conformità ai pareri degli organi tecnici.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito dagli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, ribadendo che la pensione privilegiata presuppone la derivazione delle infermità da fatti di servizio, da intendersi come causa o concausa efficiente e determinante, nonché l’ascrivibilità a una delle categorie della tabella A. Ha precisato che il carattere endogeno-costituzionale della patologia o la predisposizione del soggetto non ostano al riconoscimento, purché sia provato che l’attività di servizio abbia causato l’insorgenza o l’aggravamento della malattia, richiamando sul punto la Sez. Sardegna n. 133/2022 e la giurisprudenza ivi citata.

Il Giudice ha quindi sottolineato il carattere dirimente dell’accertamento medico-legale sulla sussistenza del nesso causale. Nel caso di specie, non potendo l’UML presso il Ministero della Salute rendere il parere nei termini per l’aumentato carico di lavoro, la Corte ha revocato l’ordinanza di incombente istruttorio e affidato l’incarico a un organismo tecnico pubblico, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ai sensi dell’art. 97 c.g.c.

Il consulente, composto da uno specialista in medicina legale e da uno in ortopedia e traumatologia, ha esaminato la documentazione e visitato direttamente l’interessato, concludendo che l’infermità principale non è dipendente da causa di servizio, in quanto riconducibile alla fisiologica degenerazione da usura e invecchiamento delle articolazioni in relazione all’età e alle ordinarie attività quotidiane, in assenza di documentati traumi contusivi o fratturativi.

Investito di un supplemento istruttorio sul punto, il consulente ha chiarito che, anche considerando le due infermità unitariamente e interdipendenti quale unico processo morboso di artrosi del rachide, il quadro complessivo resta, per la sua lievità, ascrivibile alla tabella B del d.P.R. n. 834/1981. A sostegno ha rilevato l’assenza di documentazione attestante grave limitazione funzionale, l’assenza di terapie medicochirurgiche o riabilitative pregresse, un quadro artrosico radiologicamente di lieve entità e l’assenza di rilievi semiologici tali da giustificare una diversa categoria. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura e delle peculiarità del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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