Motivazione per relationem e specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 13000 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima solo se il giudice d’appello, facendo propri gli argomenti del primo giudice, esprima, sia pure in modo conciso, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti. La deduzione in sede di legittimità del vizio di motivazione postula l’ammissibilità del motivo, da valutarsi alla stregua del principio di specificità sancito dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ. È pertanto inammissibile il ricorso che non illustri la trama argomentativa della sentenza di primo grado e non descriva adeguatamente i motivi di appello, ponendo la Corte nell’impossibilità di operare il comparato raffronto tra le due decisioni. La valutazione delle prove operata dal giudice di merito è sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente, gestrice di un autoparcheggio, ha domandato la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti per la chiusura al pubblico transito di una strada, dovuta al cedimento del muro perimetrale di un fabbricato di proprietà comunale. I pregiudizi allegati consistevano nella minore fruibilità del parcheggio, in maggiori spese per il personale e in minori ricavi per il diminuito afflusso di utenti.
La domanda è stata disattesa in entrambi i gradi di merito. La Corte d’appello, qualificata l’azione come responsabilità da rovina di edificio, ha ritenuto non provato né il nesso causale tra l’evento e il danno, né l’esistenza di danni effettivamente subiti. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. La ricorrente assume che la Corte d’appello non abbia svolto un esame critico dei motivi di appello, aderendo acriticamente alla decisione di primo grado.
La Corte richiama l’insegnamento consolidato secondo cui la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello esprime, sia pure in modo conciso, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, sì da consentire di ricavare un percorso argomentativo appagante ed esaustivo. All’inverso, la sentenza d’appello deve essere cassata quando la laconicità della motivazione, formulata in termini di mera adesione, non consenta di ritenere che alla condivisione si sia pervenuti attraverso la disamina dei motivi di gravame.
Tuttavia, la Corte precisa che la deduzione del vizio motivazionale postula l’ammissibilità del motivo, da valutarsi alla luce del principio di specificità dettato dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., declinato alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Tali criteri sono realizzati con la trascrizione essenziale degli atti e documenti richiamati.
Nella specie, l’applicazione di tali principi esigeva l’adeguata illustrazione del percorso motivazionale della pronuncia di primo grado e delle censure mosse con l’atto di appello. Il ricorso ne è risultato del tutto mancante, riportando unicamente il dispositivo della sentenza di primo grado e una insufficiente descrizione dei motivi di appello. Ne consegue l’inammissibilità del motivo. Solo per completezza, la Corte soggiunge che la lettura della sentenza impugnata evidenzia un convincimento proprio ed autonomo della Corte d’appello, motivato in maniera diffusa.
Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile per plurime ragioni: l’inosservanza di tale norma abilita all’impugnazione solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o non introdotte dalle parti; manca l’ostensione del contenuto delle prove documentali; e, in via dirimente, la Corte d’appello si è espressamente pronunciata in senso negativo sull’idoneità dei documenti a provare i danni lamentati.
Il terzo motivo, prospettante violazione dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo, è anch’esso inammissibile. La violazione di detta norma rileva solo se il giudice abbia disatteso il principio del libero apprezzamento in assenza di deroga normativa. Nella specie, l’argomentazione si risolve in una istanza di revisione del materiale istruttorio, sottratta al sindacato di legittimità. Il fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. è da intendersi in senso storico-naturalistico, con esclusione degli elementi istruttori e delle risultanze probatorie. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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