Indebito pensionistico da ricalcolo: irripetibile per legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 390 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indebito pensionistico che scaturisce dal ricalcolo del trattamento definitivo è irripetibile quando la sua formazione sia riconducibile esclusivamente all’INPS e risulti dimostrata la buona fede dell’accipiens. Il legittimo affidamento del pensionato si desume da elementi oggettivi e soggettivi, quali il decorso del tempo, la non rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e la mancata conoscenza ab origine, da parte dell’amministrazione, degli elementi necessari alla liquidazione definitiva. Il lungo lasso di tempo tra il collocamento a riposo e la riliquidazione, unito all’assenza di preavviso all’interessato, consolida l’affidamento incolpevole. Ne deriva l’irripetibilità delle somme percepite e la restituzione delle trattenute operate, con interessi.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato a riposo con decorrenza 1 marzo 2015, ha impugnato il provvedimento INPS del 23 gennaio 2024, notificatogli nel febbraio successivo, con cui si disponeva il recupero di somme asseritamente corrisposte in misura indebita sulla pensione goduta dal 1 marzo 2015. L’importo contestato, calcolato al netto, ammontava a 58.198,05 euro, da recuperare mediante trattenute rateali sui ratei pensionistici.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la lesione del principio dell’affidamento incolpevole e l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, evidenziando il notevole tempo trascorso tra il conferimento della pensione e il disposto recupero. L’INPS si è costituito, sostenendo l’inapplicabilità della disciplina dell’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 e chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

La questione concerne la ripetibilità dell’indebito pensionistico insorto dal ricalcolo del trattamento effettuato dall’amministrazione in sede di liquidazione definitiva. Il giudice richiama gli arresti delle Sezioni Riunite n. 2 del 2 luglio 2012, che hanno individuato i criteri del legittimo affidamento in capo al pensionato, caratterizzato dalla buona fede.

Tali criteri sono di natura oggettiva e soggettiva: il decorso del tempo, valutato anche con riferimento al termine triennale ricavabile da altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza; le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.

Nel caso concreto, la Corte rileva che l’indebito è stato determinato da ragioni riconducibili esclusivamente all’INPS. L’amministrazione di appartenenza aveva trasmesso il nuovo modello PA04 sin dal 10 febbraio 2016, ma la riliquidazione è avvenuta solo con determina del 2 gennaio 2024, ben otto anni dopo. Il decorso di un tale periodo, osserva il giudice, ha indotto nel ricorrente un legittimo affidamento, tanto più che l’Ente previdenziale non ha preannunciato l’applicazione del doppio calcolo ai sensi del comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 né i suoi effetti peggiorativi.

Non emerge dagli atti che il pensionato avrebbe potuto rilevare in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, la prossima liquidazione in peius con formazione dell’indebito. Rilevano anche le circolari e disposizioni interne dell’INPS che, in applicazione dei principi della legge n. 241/1990, determinano i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

La sussistenza di una legge contemplante una particolare modalità di calcolo, peraltro antecedente al collocamento a riposo, imponeva un tempestivo procedimento di revisione. Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso, la declaratoria di irripetibilità delle somme percepite nel periodo dal 1 marzo 2015 al 29 febbraio 2024 e la restituzione delle trattenute operate, maggiorate di interessi secondo il principio espresso dalla sentenza SS.RR. n. 33/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *