Scioglimento per atto di autorità di cooperativa senza scopo mutualistico (TAR Lombardia n. 2658 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La simulazione del rapporto associativo e mutualistico legittima lo scioglimento per atto di autorità della società cooperativa ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ., richiamato dall’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002. Integra il mancato perseguimento dello scopo mutualistico l’esclusione dell’intera compagine sociale deliberata dall’organo di amministrazione in regime di prorogatio e in composizione ridotta, a pochi giorni dall’assemblea convocata per la nomina dei nuovi amministratori, con conseguente prevaricazione dell’organo gestorio sul ruolo dell’assemblea. La motivazione per relationem è ammissibile quando il destinatario abbia piena conoscenza dell’atto richiamato, avendone sottoscritto il verbale e presentato controdeduzioni in sede procedimentale.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale operante nel settore socio-assistenziale, anche attraverso comunità educative, è stata sottoposta a ispezione straordinaria ai sensi del Titolo III del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, tenutasi dal dicembre 2023 al 29 febbraio 2024. Gli ispettori hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi e per lo scioglimento per atto di autorità.
Il Ministero ha avviato il procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. Le controdeduzioni della cooperativa non sono state accolte e il Comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole. Con decreto del 27 settembre 2024 il Ministero ha disposto lo scioglimento ex art. 2545 septiesdecies cod. civ. e nominato il commissario liquidatore. La cooperativa ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che ha rigettato il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa. Il Ministero esercita la vigilanza su tutte le forme di società cooperative, finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici. Accanto alla revisione cooperativa ordinaria, la legge prevede ispezioni straordinarie ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 220/2002. Gli enti che non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati dall’albo e si applica lo scioglimento per atto dell’autorità, con devoluzione del patrimonio ex art. 2514, primo comma, lettera d), cod. civ. L’impianto è conforme all’art. 45 Cost., come osservato da Corte cost. n. 93 del 2022.
Il Tribunale respinge le censure formali. Il provvedimento rinvia per relationem alla relazione ispettiva, di cui la ricorrente aveva piena conoscenza per aver sottoscritto il verbale e presentato controdeduzioni. L’onere motivazionale è assolto, come dimostra la stessa articolazione impugnatoria.
Nel merito, il Collegio conferma i rilievi ispettivi. L’esclusione di tutti i soci da parte del consiglio di amministrazione revocato, composto da due soli membri in prorogatio, pochi giorni prima dell’assemblea convocata per nominare i nuovi amministratori, sovverte i rapporti tra assemblea e organo gestorio. È poco verosimile che l’intera compagine sia incorsa in inadempimenti tali da giustificare, per tutti e nello stesso momento, esclusione e licenziamento. Risulta un ridimensionamento del ruolo dei soci e una gestione accentrata che ha fatto venir meno la democrazia cooperativa, in violazione del principio di parità di trattamento (richiamata Cass. sez. I n. 6510 del 2004).
Il Collegio rileva inoltre la non corretta tenuta delle scritture contabili, la formalizzazione tardiva del rapporto di lavoro del Presidente, e la sussistenza di cariche dei due amministratori in società concorrenti, con violazione dell’art. 2527 cod. civ. Nel complesso è dimostrato il mancato perseguimento dello scopo mutualistico e una gestione improntata a interessi estranei all’ente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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