Nessun risarcimento per erronee informazioni previdenziali se la revoca è doverosa (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 35 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca ex tunc di un trattamento pensionistico anticipato, disposta perché l’accertamento di una duplicazione contributiva fa venir meno il requisito di anzianità già riconosciuto, integra un’attività doverosa dell’ente previdenziale. Ne consegue l’esclusione di ogni responsabilità risarcitoria per le informazioni erronee che abbiano indotto l’assicurato a rassegnare le dimissioni, poiché il danno non è riconducibile a colpa dell’ente ma alla sopravvenuta carenza dei presupposti di legge. Grava inoltre sull’appellante che abbia accettato il contraddittorio sulla domanda risarcitoria, senza opporre tempestivamente il vizio di extra petizione, la decadenza dalla relativa eccezione, non potendo dedurla per la prima volta in appello. La giurisdizione sulla domanda risarcitoria connessa al rapporto pensionistico appartiene alla Corte dei conti.
Il Fatto
Il ricorrente, ex collaboratore scolastico cessato dal servizio il 31.08.2018, aveva ottenuto dall’INPS una pensione anticipata cat. VOCUM con decorrenza dal 1° settembre 2018. In seguito a istanza di ricostituzione con inclusione della contribuzione estera, l’istituto accertava la duplicazione tra il lavoro dipendente svolto in Germania e il periodo agricolo in Italia, revocando ex tunc il trattamento e chiedendo la ripetizione dell’indebito di euro 35.943,31.
Il giudice di primo grado respingeva la domanda di ripristino della pensione, dichiarava cessata la materia del contendere sull’indebito, ma accoglieva la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale, liquidato in euro 20.000,00. L’INPS impugna questa sola statuizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il motivo di carenza di giurisdizione, ritenendolo infondato. Ricorda che, ai sensi degli art. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 12, spettano in via esclusiva alla Corte dei conti le controversie concernenti sussistenza, misura e decorrenza della pensione, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento della prestazione, nonché le connesse domande risarcitorie. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 4853/2013 e n. 2298/2008 conferma la concentrazione davanti al medesimo giudice delle questioni attinenti alla stessa materia.
Quanto al vizio di extra petizione, la Corte ne rileva l’infondatezza. Il ricorso conteneva la domanda risarcitoria, sia pure in forma sintetica. Soprattutto, l’eventuale vizio è causa di nullità derivata, da opporre a pena di decadenza nella prima difesa successiva (art. 45 c.g.c.): avendo l’INPS accettato il contraddittorio su quel punto, ha prestato acquiescenza e non può dedurlo per la prima volta in appello.
Nel merito la Corte ribalta la decisione. Alla stregua della ricostruzione fattuale, l’estratto conto certificato del 2017 indicava correttamente i contributi utili, distinguendoli da quelli registrati, e non conteneva la contribuzione estera. Fu la specifica istanza di ricostituzione dell’assicurato, già in pensione da oltre un anno, ad attivare il procedimento di verifica, dai cui esiti emerse la duplicazione che ex lege impose l’eliminazione del periodo e fece scendere l’anzianità sotto la soglia dei 42 anni e 10 mesi. La revoca, del resto, era stata giudicata legittima in primo grado con statuizione coperta da giudicato.
La doverosità del procedimento esclude quindi qualsiasi responsabilità dell’istituto, che aveva anzi prospettato all’assicurato la possibilità di accedere alla pensione con la c.d. quota 100. La pronuncia risarcitoria è annullata, con compensazione delle spese di lite del grado.
Nota della Redazione
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