Contribuzione figurativa invalidi civili oltre 74 per cento spetta Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 27 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda con cui il dipendente pubblico chiede l’accertamento dell’invalidità in misura superiore al 74% quale presupposto del beneficio di contribuzione figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Il beneficio, infatti, non costituisce prestazione di invalidità civile, ma maggiorazione contributiva connessa al rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni, e la relativa azione appartiene al giudice contabile. Accertata la sussistenza del requisito sanitario secondo le tabelle ministeriali e la criteriologia medico-legale, il diritto va riconosciuto dalla data della domanda amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di un’agenzia regionale della Sardegna e iscritto alla Gestione Cassa Pensioni Enti Locali, ha chiesto il riconoscimento dell’invalidità in misura superiore al 74%, necessaria per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto ai sensi dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
Dopo un primo verbale non definitivo dell’8 maggio 2019 che lo aveva riconosciuto invalido all’80%, il verbale definitivo dell’8 settembre 2019 ha fissato l’invalidità al 67%. Il ricorrente ha esperito l’accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Cagliari, che ha dichiarato inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione, ritenendo competente la Corte dei conti. La causa è stata quindi riassunta davanti alla Sezione giurisdizionale per la Sardegna. L’INPS ha eccepito la mancanza della previa domanda amministrativa e, nel merito, l’assenza del requisito sanitario.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del riparto di giurisdizione, ribadendo che l’oggetto del contendere non è una prestazione di invalidità civile, bensì un beneficio contributivo destinato a chi presta servizio presso pubbliche amministrazioni. La controversia appartiene perciò alla giurisdizione del giudice contabile.
Nel merito, il Giudice richiama la lettera dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, che riconosce agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata accertata un’invalidità superiore al 74%, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, fino al limite di cinque anni, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Il Collegio medico-legale dell’ATS ha applicato le tabelle ministeriali approvate con D.M. 5.02.1992, valutando le infermità concorrenti e coesistenti secondo i criteri riduzionistici e riconoscendo l’incremento del 5% per l’incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini e sulla capacità lavorativa specifica. Alla data della domanda, il ricorrente presentava una invalidità complessiva dell’85%, salita all’88% nel 2021, con un quadro sostanzialmente stabile nel tempo e un’eccezione documentata da una nevralgia post-erpetica insorta nel 2021.
La Corte assume il parere come proprio, ritenendolo immune da vizi logici, esaustivamente motivato e aderente alle risultanze di causa. Su questa base accoglie il ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla qualità di invalido civile in misura superiore al 74% e riconosce i benefici contributivi a decorrere dal 4 aprile 2019, data della domanda amministrativa. L’INPS è condannato alle spese di assistenza legale, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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