Rigetto per difetto di aggravamento della pensione privilegiata tabellare (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 153 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata tabellare, il giudice contabile, una volta disposta la consulenza tecnica medico-legale, non può sostituire al giudizio dell’ausiliario la propria valutazione, ove questo sia esaustivo, immune da vizi logici e coerente con la documentazione sanitaria acquisita. La domanda di aggravamento di una infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio può essere accolta solo quando sia dimostrato il collegamento funzionale e organico tra la patologia pensionata e le nuove affezioni denunciate. L’accertamento della dipendenza, dell’aggravamento e della categoria di ascrizione integra una questione squisitamente medico-legale, rimessa all’apprezzamento tecnico e non sindacabile dall’Amministrazione, né dal giudice, in assenza di concreti elementi di critica alla perizia.

Il Fatto

Il ricorrente, ex soldato di leva cessato dal servizio per fine ferma nel 1979, è titolare di pensione privilegiata vitalizia di quinta categoria, Tab. A, per una spondilite da T.B.C. a livello D12-L1 con esiti di intervento a livello D9-D10-D11. Nel maggio 2017 ha presentato domanda di aggravamento delle infermità già riconosciute, ma a seguito della visita presso la CMO di Taranto il Ministero della Difesa ha negato qualsiasi evoluzione peggiorativa.

Impugnato il silenzio formatosi sulla domanda, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di seconda categoria, Tab. A, previa nomina di un CTU, allegando una perizia di parte che ascriveva la patologia alla categoria superiore per il sopravvenuto aggravamento, anche a seguito di nuove affezioni alla spalla e al ginocchio. Si sono costituiti l’INPS e il MEF, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e il Ministero della Difesa, che ha dedotto l’avvenuta emissione di un decreto negativo di miglior classifica per constatato non aggravamento.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha disposto una CTU, affidandola all’UML presso il Ministero della Salute, con quesito volto a verificare se l’infermità pensionata fosse aggravata alla data della visita collegiale del luglio 2020, valutando anche l’incidenza delle patologie al rachide eventualmente interdipendenti.

La relazione peritale definitiva ha escluso che la spondilite da T.B.C. fosse aggravata e ha ritenuto le nuove patologie non interdipendenti con quella pensionata. La Corte ha giudicato il parere pienamente condivisibile, esaustivo, immune da vizi logici e coerente con la documentazione sanitaria agli atti, dalla quale l’ausiliario ha potuto valutare analiticamente l’esordio e l’evoluzione della patologia articolare.

L’aggravamento è stato escluso sotto il profilo del nesso causale: il micobatterio che aveva originato il morbo di Pott non ha mai implicato un interessamento polmonare, sicché non può essere ritenuto causa di altre infermità. Le considerazioni valgono per la broncopneumopatia cronica ostruttiva, per la sindrome da impingement della spalla destra e per la sofferenza della spalla sinistra, rispetto alle quali non sussiste correlazione né anatomica né causale, trattandosi di disturbi a carattere infiammatorio da compressione delle strutture sub-acromiali.

La Corte ha inoltre chiarito che la porzione di rachide interessata dalla sofferenza alla spalla è innervata dalle ultime quattro vertebre cervicali e dalla prima toracica, molto più a monte della parte di colonna coinvolta dal morbo di Pott, confermando l’estraneità delle patologie. Analoghe conclusioni valgono per la gonalgia su base artrosica, patologia tipica dell’età matura. Il giudizio del CTU, che ha contrastato le conclusioni del consulente di parte non supportate da valida dottrina scientifica, è stato quindi pienamente condiviso, con conseguente rigetto del ricorso, in quanto destituito di giuridico fondamento, e condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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