Revocazione per documenti decisivi: la scoperta si misura dalla conoscibilità oggettiva, non dalla ricezione del documento (Corte dei Conti Sez. III App. n. 133 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima) La revocazione straordinaria ex art. 202, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 174/2016 (c.g.c.), per il ritrovamento di documenti decisivi dopo la sentenza, postula la prova rigorosa, da parte del ricorrente, del giorno della scoperta o del recupero del documento, da cui decorre il termine perentorio di sessanta giorni ex art. 178 c.g.c., nonché della causa di forza maggiore o del fatto dell’avversario che ne abbia impedito la produzione nel giudizio di merito. La “scoperta” giuridicamente rilevante non coincide con la ricezione materiale del documento da parte del difensore, ma con il momento in cui esso è divenuto oggettivamente conoscibile mediante l’uso dell’ordinaria diligenza processuale: l’inserimento del documento in un fascicolo processuale accessibile alle difese, come quello penale a seguito dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., ne determina la conoscibilità legale, rendendo tardiva l’impugnazione proposta oltre il termine decorrente da tale data. L’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione grava integralmente sulla parte, che deve indicare nell’atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove delle circostanze della scoperta; la mera allegazione di una comunicazione tra difensori, in assenza di riscontri oggettivi quali verbali di acquisizione o indici del fascicolo, non assolve a tale onere. Il requisito della decisività del documento, infine, postula l’idoneità a fornire una prova diretta e inconfutabile di un fatto risolutivo, tale da imporre una statuizione diversa; non è decisivo il documento che offra meri elementi indiziari o che richieda ulteriori accertamenti istruttori per essere valutato.
Il Fatto
La società concessionaria, già condannata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti con sentenza n. 68/2015 al risarcimento del danno erariale di € 335.000.000,00 per la ritardata attivazione e l’omessa realizzazione dei collegamenti della rete telematica di controllo del gioco lecito, proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c..
La società assumeva di avere rinvenuto, solo il 24 ottobre 2025, un documento ritenuto decisivo — le controdeduzioni dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del maggio 2007 alla Relazione della Commissione Grandi, classificato come “riservato” — dal quale emergerebbe che i ritardi nella realizzazione della rete derivavano da criticità infrastrutturali e non da negligenze dei concessionari. Tale documento, rimasto sconosciuto per anni, era stato trasmesso alla società dal difensore di un imputato in un parallelo procedimento penale, solo in data 24.10.2025. La società chiedeva inoltre la sospensione dell’esecutività della sentenza revocanda, istanza rigettata con ordinanza n. 1/2026. Si costituivano la Procura Generale e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale interveniente adesivo, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività, per mancata dimostrazione della forza maggiore e per difetto di decisività del documento.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione, accogliendo le eccezioni preliminari della Procura Generale e dell’interveniente adesivo.
In primo luogo, la Sezione rammenta che la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario, a critica vincolata, esperibile solo nei casi tassativi di cui all’art. 202 c.g.c. e che, per l’ipotesi del ritrovamento di documenti decisivi, la parte ricorrente è onerata di dimostrare la tempestività dell’impugnazione, indicando nell’atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove della scoperta e del giorno del ritrovamento, secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (tra cui Cass. civ., Sez. V, n. 29122 del 2023).
La ricorrente fonda la propria pretesa sulla e-mail del 24.10.2025 con cui il difensore di un coimputato trasmetteva all’amministratore della società il documento. La Corte, tuttavia, evidenzia che tale comunicazione costituisce una mera dichiarazione di parte, priva di riscontri oggettivi: non indica il numero del procedimento penale, non precisa chi e quando abbia depositato il documento nel fascicolo, né la fase processuale di acquisizione. L’e-mail dimostra esclusivamente la trasmissione del documento, non il momento della sua scoperta giuridicamente rilevante. Poiché il procedimento penale era pervenuto alla fase di cui all’art. 415-bis c.p.p. già prima dell’udienza preliminare dell’11 giugno 2019, il documento era nella disponibilità delle difese sin da quel momento. La Corte ritiene che la “scoperta” rilevante per la decorrenza del termine di cui all’art. 178 c.g.c. coincida con la conoscibilità oggettiva del documento mediante l’uso dell’ordinaria diligenza processuale, e non con il momento in cui la parte dichiari di averlo letto, non potendo il termine dipendere da un evento meramente soggettivo a tutela della certezza dei rapporti giuridici e della stabilità del giudicato. Ne discende la tardività del ricorso, proposto ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal 2019, con conseguente inammissibilità.
La Corte argomenta altresì, in via subordinata e per completezza, la carenza del requisito della decisività del documento: la relazione AAMS del 2007 non fornisce una prova diretta della non imputabilità dei ritardi, ma si limita a prospettare criticità già note, esaminate e valutate sia dalla sentenza di primo grado sia dalla stessa sentenza n. 68/2015, che aveva accertato la responsabilità dei concessionari per violazione degli obblighi concessori nonostante le difficoltà sistemiche. Inoltre, la richiesta di ammettere prove testimoniali e di integrare la CTU dimostra che il documento non è autosufficiente, non è una prova diretta e, quindi, non è decisivo per ribaltare la sentenza revocanda, in conformità al principio per cui la decisività va esclusa per gli atti che offrano solo elementi indiziari, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 752 del 2024 e Cass. civ., Sez. lav., n. 28389 del 2023).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’interveniente adesivo, liquidate in via equitativa nella misura complessiva di € 5.000,00, oltre alle spese di giustizia, e rigetto della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
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