Indennità agente unico autoferrotranvieri dovuta nonostante soppressione regionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13177 del 18.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione, ad opera della contrattazione collettiva o della normativa regionale di riferimento, dell’indennità di agente unico per gli autoferrotranvieri non determina l’estinzione del diritto alla corrispondente voce retributiva quando le mansioni che la giustificavano continuano a essere svolte in via abituale e non occasionale. La normativa regionale che disciplina i rapporti tra ente concedente e azienda concessionaria non incide sulla disciplina del rapporto di lavoro, rimessa alla contrattazione nazionale e aziendale. In applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione e dell’art. 36 della Costituzione, il trattamento economico va conservato.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente di una società di trasporto pubblico della Campania aveva continuato a svolgere, dopo la soppressione dell’indennità di agente unico, le mansioni accessorie di emissione del biglietto a bordo e di controllo del pagamento del titolo di viaggio. Il Tribunale di Benevento aveva riconosciuto il suo diritto alla corresponsione di un importo equivalente all’indennità, dall’aprile 2012 al 30 novembre 2017.
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3975/2023, aveva rigettato l’appello della società e accolto quello incidentale del lavoratore, rideterminando le somme in 3.558,13 euro per effetto di una diversa decorrenza della prescrizione. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e territoriale. La contrattazione nazionale ha avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, mentre quella aziendale realizza interventi per incrementi di produttività. Il fondamento dell’emolumento è negoziale-collettivo e non normativo-regionale: la disciplina regionale opera tra ente concedente e azienda concessionaria, fissando i criteri di quantificazione dei contributi, senza incidere sul rapporto di lavoro.
I motivi primo, secondo, terzo e quarto sono trattati congiuntamente e rigettati come infondati. La Corte osserva che il giudice di merito ha valutato in modo compiuto gli accordi collettivi, complessivamente artefici di una rivisitazione dei profili retributivi. La persistenza dell’obbligo datoriale è stata correttamente desunta dalla permanenza dei compiti che giustificavano l’indennità, non ricompresi nelle mansioni ordinarie dell’operatore di esercizio, che potrebbe svolgerli solo “all’occorrenza” e non in via continuativa.
Quanto all’ultimo motivo, sulla decorrenza della prescrizione, la Corte richiama la Cass. n. 26246/2022: il rapporto a tempo indeterminato, mancando di una predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ.
Tali principi sono applicabili anche agli autoferrotranvieri, come confermato dal consolidato orientamento (Cass. n. 11547/2012, Cass. n. 3063/2001, Cass. n. 17436/2015), secondo cui le disposizioni dell’art. 18 legge n. 300/1970 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso. Il ricorso è rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500,00 euro per compensi e 200,00 euro per spese, oltre generali al 15% e accessori, con distrazione all’antistatario.
Nota della Redazione
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