Ricorso per cassazione improcedibile senza deposito del provvedimento impugnato (Cass. civ. Sez. I n. 17299 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., quando il ricorrente non depositi, nel termine e con le modalità prescritte, copia del provvedimento impugnato munita della relata di notificazione. Il deposito di un atto diverso — nella specie il provvedimento con cui il giudice ha liquidato il compenso del difensore — non integra l’adempimento richiesto, perché non introduce nel giudizio di legittimità il provvedimento che si intende impugnare. La compensazione delle spese del grado per giusti motivi trova giustificazione quando la parte controricorrente si sia difesa nel merito senza rilevare il vizio del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al Giudice di Pace di Vibo Valentia il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, unitamente al connesso ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato. Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso, rilevando che la documentazione depositata atteneva ad altro soggetto e che i provvedimenti in atti riguardavano altri stranieri.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d. Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che il giudice di merito avrebbe eluso i motivi di ricorso. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto un profilo di ammissibilità, rilevabile d’ufficio, attinente alla costituzione del fascicolo del giudizio di legittimità. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., poiché il ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato con la relata di notifica.

Il Collegio accerta che l’atto depositato non è la sentenza del Giudice di Pace, bensì quello con cui il giudice adito ha provveduto sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore. Si tratta di un atto diverso e ulteriore, che non assolve all’onere imposto dalla norma processuale.

La regola applicata è di carattere processuale e riguarda l’instaurazione del giudizio di cassazione: il deposito del ricorso deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dalla copia del provvedimento impugnato con la relata di notificazione. La funzione dell’adempimento è quella di consentire alla Corte di verificare l’esatta individuazione del provvedimento e la tempestività dell’impugnazione rispetto alla sua notificazione.

Sul regolamento delle spese, la Corte osserva che le stesse vanno compensate per giusti motivi. La parte controricorrente si è difesa nel merito senza rilevare il vizio che affliggeva il ricorso, così giustificando la deroga al criterio della soccombenza.

La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso. Rileva infine che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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