APE sociale anche a chi non ha fruito dell’indennità di disoccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7846 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dei tre mesi dalla cessazione della fruizione dell’indennità di disoccupazione, previsto dall’art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016 per l’accesso all’APE sociale, opera soltanto nei confronti di chi abbia effettivamente percepito la prestazione. Chi si trova in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento e possiede i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ha diritto all’indennità anche se non ha fruito dell’indennità di disoccupazione perché non spettante. La lettera della norma non istituisce alcuna correlazione positiva tra le due prestazioni. La diversa interpretazione, che subordina l’accesso alla concreta percezione del trattamento di disoccupazione, si espone a sospetti di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda volta a ottenere l’indennità di APE sociale. Il giudice di appello aveva ritenuto che la fruizione dell’indennità di disoccupazione nei tre mesi precedenti la domanda amministrativa costituisse requisito indefettibile per l’accesso al beneficio. Poiché l’istante non aveva beneficiato di tale prestazione in occasione dei licenziamenti intervenuti, la mera condizione di disoccupazione non era stata reputata sufficiente.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione, deducendo due motivi di censura. L’INPS ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Istituto. Il licenziamento intimato al ricorrente era stato dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro con applicazione della tutela obbligatoria di cui all’art. 8, l. n. 604/1966. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 2846 del 2002), la riassunzione prevista da tale norma non comporta la ricostituzione automatica del rapporto, ma solo una ricostituzione ex nunc, subordinata all’accettazione della proposta datoriale. Nel caso di specie non risultava alcuna riassunzione, sicché la condizione di disoccupazione permaneva.

Nel merito, i motivi sono stati accolti. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il diritto all’APE sociale esige la condizione di disoccupazione del beneficiario, ma non anche la concreta fruizione dell’indennità di disoccupazione. La norma prevede soltanto che, ove quest’ultima sia stata percepita, debbano trascorrere almeno tre mesi dalla sua cessazione (Cass. n. 24950 del 2024).

La lettera della disposizione non istituisce alcuna correlazione positiva tra le due prestazioni: diversi sono i requisiti contributivi, nessuna continuità è prevista e, anzi, la correlazione è meramente negativa. Il riferimento alla cessazione da almeno tre mesi vale a evidenziare un particolare stato di bisogno, tanto più rilevante quando dell’indennità di disoccupazione non si sia nemmeno fruito.

La Corte ha precisato i confini dell’interpretazione. L’accesso all’APE sociale per chi non ha fruito dell’indennità è possibile solo se non ne aveva diritto, per l’attività lavorativa esercitata o per difetto del requisito contributivo. Resta fermo il principio di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, che impedisce di rimettere alla scelta dell’assicurato la determinazione del periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito (Cass. n. 11965 del 2024).

La diversa lettura proposta dall’Istituto indurrebbe sospetti di illegittimità costituzionale, non potendo giustificarsi una disparità di trattamento a fronte di una situazione di bisogno più grave per chi non ha potuto accedere alla tutela per la disoccupazione. Irrilevante è stata reputata la soppressione della cesura dei tre mesi ad opera dell’art. 1, comma 91, l. n. 234/2021, che anzi rimuove un vulnus. Né l’ampliamento della platea dei beneficiari prevale sull’art. 38, comma 2°, Cost.: l’equilibrio finanziario non può occupare una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (Corte cost. n. 264 del 2012; Corte cost. n. 275 del 2016).

Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per l’applicazione del principio di diritto enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *