Soppressione dell’indennità di agente unico e conservazione del trattamento economico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13176 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione formale di una voce retributiva ad opera della contrattazione collettiva non ne comporta la perdita quando le mansioni che la giustificavano continuano a essere svolte in via abituale e non occasionale. L’indennità di agente unico degli autoferrotranvieri, pur eliminata dagli accordi aziendali, resta dovuta in misura equivalente in applicazione dell’art. 36 Cost. e della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro: a parità di mansioni, la retribuzione già goduta deve restare inalterata. Il giudizio di merito che accerta la persistenza delle mansioni e la rivisitazione dei profili retributivi non è sindacabile in sede di legittimità. Sul piano processuale, la sentenza d’appello che aderisca alla motivazione del primo giudice non è nulla se le ragioni restano attribuibili all’organo giudicante. Il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, anche per i rapporti degli autoferrotranvieri.

Il Fatto

Un lavoratore dipendente di una società di trasporto pubblico aveva svolto, per un periodo determinato, mansioni accessorie di emissione del biglietto a bordo e di controllo del pagamento del titolo di viaggio, oltre a quella principale di guida. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il suo diritto a un importo equivalente alla indennità di agente unico, corrispondente a quanto già percepito, per il periodo di svolgimento di tali compiti. La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’appello della società e, su appello incidentale del lavoratore, aveva rideterminato le somme, correggendo il calcolo del termine prescrizionale. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi di nullità della sentenza d’appello per asserita difformità dalle ragioni dell’atto di gravame. Il Collegio li respinge: la sentenza impugnata, pur richiamando le osservazioni del tribunale, ha sviluppato un proprio percorso argomentativo, esplicitando le ragioni dell’adesione. Richiama il principio per cui la sentenza d’appello che aderisca alla motivazione della decisione impugnata non è nulla quando le ragioni siano in ogni caso attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro (Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 9830/2024).

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2909 cod. civ., la società sosteneva che la soppressione dell’indennità fosse coperta da giudicato. La Corte osserva che l’interpretazione del giudicato va condotta sul dispositivo e sulla motivazione che lo sorregge (Cass. n. 21165/2019): l’inciso sulla soppressione è parte di un percorso motivazionale che, richiamando il primo giudice, riconosce la conservazione del trattamento economico equivalente in ragione delle tutele dell’art. 36 Cost. e della natura sinallagmatica del rapporto.

Il nucleo della decisione riguarda la corretta interpretazione degli accordi collettivi regionali e aziendali e il rapporto tra fonti contrattuali di diverso ambito. La Corte ricorda la propria giurisprudenza in materia di indennità di agente unico (Cass. n. 4257/2004; Cass. n. 3775/2004; Cass. n. 26555/2016): la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, mentre la normativa regionale regola il rapporto tra ente concedente e azienda concessionaria, senza incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro. Il giudice di merito ha valutato in maniera compiuta gli accordi intervenuti, accertando la persistenza dell’obbligo datoriale di garantire il trattamento corrispondente all’indennità soppressa, in ragione della permanenza dei compiti che la giustificavano, non ricompresi nelle mansioni ordinarie dell’operatore di esercizio, che potrebbe svolgerli solo “all’occorrenza” e non in via continuativa.

Infine, sul termine di prescrizione, la Corte ribadisce che il rapporto a tempo indeterminato, come modulato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità, sicché per i diritti non prescritti all’entrata in vigore della legge il termine decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. n. 26246/2022). Tale principio vale anche per gli autoferrotranvieri (Cass. n. 11547/2012; Cass. n. 3063/2001; Cass. n. 17436/2015). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e distrazione all’antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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