Uso aziendale fonte sociale e superminimo assorbito dal recesso datoriale (Cass. civ. Sez. Lav n. 23704 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’uso aziendale, quale fonte sociale di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, agisce sui singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Per la sua configurazione non occorre una comune volontà delle parti derogatoria alla naturale assorbibilità del superminimo, essendo sufficiente la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro, spontaneo e non imposto da un obbligo preesistente. L’uso aziendale può essere “disdettato” dal datore di lavoro, ma il recesso deve essere manifestato in termini chiari ed univoci, con modalità idonee a portarlo a conoscenza della collettività dei lavoratori: il mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla prassi non è sufficiente. Grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’avvenuta cessazione dell’uso aziendale.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente della società sin dal 1993, aveva percepito per circa tredici anni un emolumento ad personam (superminimo) che non era stato assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dai rinnovi contrattuali collettivi. A partire da febbraio 2018, la società aveva unilateralmente cessato la corresponsione di tale voce, procedendo al suo assorbimento. Il lavoratore aveva quindi adito il Tribunale per sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento e il proprio diritto al mantenimento del trattamento. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ma la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello, aveva dichiarato il superminimo non assorbibile, riconoscendo la sussistenza di un uso aziendale e condannando la società alla restituzione delle somme trattenute.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso principale della società, ha fornito una compiuta ricostruzione dell’istituto dell’uso aziendale. Richiamando il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 12473, n. 12477, n. 13192, n. 16166, n. 16171, n. 16178 del 2025), la Corte ha ribadito che l’uso aziendale, quale fonte sociale, non postula un’indagine sulla volontà del datore di lavoro, ma si fonda sul dato oggettivo della reiterazione di comportamenti favorevoli. Tale ricostruzione, avallata dalle Sezioni unite (Cass., Sez. Un., n. 26107/2007), comporta che la regola di miglior favore, introdotta dall’uso, operi come un nuovo assetto di regolamentazione collettiva, impedendo al datore di avvalersi della facoltà di assorbimento per il periodo di sua efficacia, senza però modificare negozialmente la clausola individuale.
Quanto alla possibilità di recesso, la Corte ha precisato che l’uso aziendale non vincola sine die il datore di lavoro, il quale può legittimamente recedere, ma deve farlo con una manifestazione di volontà chiara ed univoca, immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori, in coerenza con la natura collettiva della fonte. La libertà di forma, infatti, non esclude la necessità di una comunicazione idonea a garantire trasparenza e tutela dell’affidamento collettivo: un semplice inadempimento non può equivalere a disdetta.
La Corte ha infine dichiarato l’accertamento della sussistenza dell’uso aziendale e dell’eventuale recesso una quaestio facti, demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione. Sul datore di lavoro che eccepisca la cessazione dell’uso grava l’onere di provare l’esistenza di una manifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità (art. 2697 c.c.).
Con riguardo al ricorso incidentale del lavoratore, concernente la compensazione delle spese, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata, avendo il giudice del merito esplicitato le ragioni della compensazione (contrasto interpretativo, complessità delle questioni, accoglimento parziale), conformemente ai principi di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
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