L’annualità 2013 del personale scolastico non è utile all’inserimento nelle fasce stipendiali senza intervento contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16377 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010, come prorogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 122/2013, nel prevedere che gli anni 2010-2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali del personale docente e ATA della scuola, determina una sterilizzazione permanente delle predette annualità ai fini economici, destinata a venire meno solo per effetto di un successivo intervento della contrattazione collettiva, condizionato dal preventivo reperimento delle risorse. La non utilità dell’annualità in questione va, tuttavia, limitata ai soli effetti economici, restando salva la valenza giuridica dell’anzianità maturata, utilizzabile per tutti gli altri istituti (mobilità, selezioni interne, posizioni eccedentarie, partecipazione a concorsi). Non è configurabile l’illegittimità costituzionale della disposizione, atteso il carattere temporaneo della misura, che incide solo sulle annualità indicate e non sulla progressione stipendiale successiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto al personale scolastico (docenti e ATA) il diritto di far valere l’annualità di servizio 2013 ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014, condannando il Ministero alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive da accertarsi in separato giudizio. La Corte territoriale aveva ritenuto che il blocco retributivo introdotto dall’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010 avesse impedito solo l’aumento del trattamento nel periodo considerato ma non avesse precluso la possibilità di far valere l’anzianità una volta cessato il blocco.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale, deducendo la violazione della disposizione di legge citata e sostenendo che l’annualità 2013 resti definitivamente sterilizzata ai fini economici sino all’intervento della contrattazione collettiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando le argomentazioni di cui alle omologhe pronunce Sez. L, n. 13618/2025, n. 13619/2025 e n. 20238/2025. La Corte osserva che l’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010 non pone alcun limite temporale alla sterilizzazione delle annualità 2010-2013, delineando un meccanismo di sospensione destinato a venire meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal reperimento delle risorse.
La disciplina si armonizza con quella dettata per il personale non contrattualizzato dal comma 21 dell’art. 9, che esclude l’utilità delle annualità per le categorie che fruiscono di progressioni automatiche fondate sull’anzianità. La Corte distingue tali avanzamenti automatici dalle progressioni di carriera in senso proprio, che presuppongono procedure selettive o concorsuali e per le quali il legislatore ha previsto il differimento dell’effetto economico alla cessazione del blocco. Nei sistemi retributivi a fasce stipendiali legate all’anzianità, invece, la sterilizzazione si proietta nel tempo ma non determina un sacrificio ulteriore, perché il meccanismo riprende a decorrere dalla cessazione del blocco, con un semplice ritardo nell’acquisizione della fascia superiore.
Tale ricostruzione è conforme alla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 310/2013), che ha escluso profili di illegittimità in relazione alla finalità di garantire un effettivo risparmio di spesa, richiedendo il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria.
La Corte ha tuttavia precisato che l’annualità 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio a fini giuridici, restando esclusa solo la sua valenza ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali. In parziale rimeditazione del precedente di cui a Cass. n. 16133/2024, la Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato il diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata nell’anno 2013 ai soli fini giuridici, rigettando la domanda di pagamento delle differenze retributive, con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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