Subagenzia: indennità di risoluzione e patto di non concorrenza (Cass. civ. Sez. II n. 13946 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sesto comma dell’art. 1751 cod. civ. sancisce la derogabilità in senso favorevole all’agente delle disposizioni del medesimo articolo, sicché la disciplina collettiva può riconoscere al subagente il diritto all’indennità di risoluzione anche in ipotesi di recesso non assistito da giusta causa. L’accordo economico collettivo del 27 novembre 1986, non contenendo una previsione espressa sul recesso del subagente privo di giusta causa, va interpretato ai sensi dell’art. 1362 cod. civ. alla luce dell’art. 21, che riconosce le indennità al subagente persino in presenza di recesso dell’agente per giusta causa. Il patto di non concorrenza stipulato in violazione del primo comma dell’art. 1751-bis cod. civ. è invalido, poiché tale comma, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 303 del 1991, è applicabile ratione temporis anche ai patti anteriori. La compensazione delle spese ex art. 92 cod. proc. civ. richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione.
Il Fatto
Due subagenti e la loro società convenivano davanti al Tribunale di Forlì la preponente e i relativi soci, chiedendo il pagamento delle indennità di risoluzione previste dall’accordo economico collettivo per l’attività svolta dal 2000 al 2007. I convenuti resistevano e, in via riconvenzionale, domandavano l’accertamento della violazione del patto di non concorrenza e il risarcimento del danno.
Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda e rigettava la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Bologna, in riforma, negava l’indennità ai subagenti e li condannava al risarcimento per la violazione del patto, compensando le spese rispetto alla società terza. I soccombenti ricorrono per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si censura il diniego dell’indennità di cessazione fondato sull’assunto che essa non spetti all’agente recedente salvo giusta causa. Il motivo è fondato. La Corte d’Appello ha disapplicato il sesto comma dell’art. 1751 cod. civ., che rende derogabili in senso favorevole all’agente le disposizioni del medesimo articolo, e l’accordo economico collettivo del 1986.
Richiamando la propria sentenza n. 28248 del 2017, il Collegio rileva che l’accordo collettivo non contiene una previsione espressa sul recesso del subagente privo di giusta causa, ma la volontà delle parti collettive è ricostruibile ai sensi dell’art. 1362 cod. civ. attraverso l’art. 21, che riconosce le indennità al subagente anche in caso di recesso dell’agente per giusta causa. Sarebbe irragionevole escludere il medesimo diritto nell’ipotesi simmetrica del recesso del subagente non assistito da giusta causa, non essendo la perdita dell’indennità spiegabile né in chiave risarcitoria né sanzionatoria.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene errata l’affermazione secondo cui la clausola anticoncorrenziale non sarebbe invalida rispetto all’art. 1751-bis cod. civ. La Corte d’Appello ha guardato al solo secondo comma, introdotto dall’art. 23 della legge n. 422 del 2000, senza considerare il primo comma, aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. n. 303 del 1991 e dunque applicabile ratione temporis. La clausola contrattuale, che imponeva di non svolgere attività commerciale nei confronti dell’agenzia generale in ogni caso di recesso, è all’evidenza non conforme alle previsioni di legge.
Il terzo motivo, relativo alla liquidazione del danno su documenti acquisiti dal CTU, resta assorbito dall’accoglimento del secondo. Il quarto motivo è fondato: la compensazione delle spese disposta dalla Corte d’Appello in favore della società ricorrente difetta della benché minima motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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