Indennità aggiuntiva AAMS anche per il servizio provvisorio presso ETI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14300 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e applicato temporaneamente presso l’ETI ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, che non sia transitato in via definitiva nei ruoli di quest’ultimo ente, ha diritto a percepire l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 1034 del 1984, anche per il periodo di servizio prestato presso il citato ETI, che va computato ai sensi dell’art. 6 dello stesso d.P.R. n. 1034. I dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva all’ETI non hanno invece diritto alla medesima indennità per il periodo di lavoro presso l’ente, poiché dopo il trasferimento il loro rapporto di impiego è intercorso, insieme a quello di servizio, solo con l’ETI. L’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001 conferma che gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni gravano sull’amministrazione di appartenenza, che resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto.

Il Fatto

Un ex dipendente AAMS, collocato nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e successivamente applicato presso l’Ente tabacchi italiano, ha ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per un importo di € 10.730,00 a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio. Il Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Foggia con sentenza definitiva del 20 aprile 2018.

Il lavoratore ha impugnato la decisione e la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 191/2021, ha accolto l’appello, rigettando l’opposizione. Il Fondo ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il periodo trascorso presso l’ETI non potesse rilevare ai fini dell’iscrizione e del computo, perché il dipendente sarebbe stato trasferito e non semplicemente distaccato. Il lavoratore si è difeso con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il tema dell’accertamento in fatto. La Corte territoriale aveva verificato, con valutazione non più contestabile in sede di legittimità, che il dipendente non si era mai trasferito definitivamente all’ETI. I documenti richiamati dal ricorrente, tra cui comunicazioni e certificazioni, non possono essere riesaminati dalla Cassazione, né la P.A. ha trascritto le parti degli atti difensivi idonee a fondare la tesi contraria. Le contestazioni sulla ricostruzione fattuale sono pertanto inammissibili.

Superata questa preliminare, il Collegio esamina le censure sulla normativa applicabile. Il Fondo è disciplinato dall’art. 1 d.P.R. n. 211 del 1981 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 1034 del 1984, che prevede l’indennità aggiuntiva in favore degli iscritti che cessano di appartenere al personale del Ministero. L’art. 6 del regolamento impone di computare il servizio ai fini della prestazione. Occorre quindi stabilire se il periodo presso l’ETI sia servizio computabile.

Il d.lgs. n. 283 del 1998 ha istituito l’ETI e ha previsto, all’art. 4, comma 1, che il personale ex AAMS fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’ente; il successivo comma 4 regola il diverso caso del personale trasferito in via definitiva. La giurisprudenza di legittimità richiamata — Cass., Sez. L, n. 5092 del 2024, Cass., Sez. L, n. 1471 del 2024, Cass., Sez. L, n. 1386 del 2019 — distingue due categorie: i lavoratori definitivamente transitati all’ETI e quelli soltanto assegnati temporaneamente, mai transitati nei ruoli dell’ente. Solo i primi rientrano nell’ambito dell’art. 4, comma 4.

Il controricorrente appartiene al secondo gruppo. Egli è rimasto nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF, dal quale è stato cancellato solo dopo l’inquadramento nel ruolo del Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010. La Corte valorizza quindi l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, che pone a carico dell’amministrazione di appartenenza gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni: il MEF resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto anche durante l’applicazione presso altro ente.

Ne deriva che il servizio reso presso l’ETI dal dipendente mai transitato definitivamente nei ruoli dell’ente è computabile ai fini dell’art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984 e dell’intero regolamento. Il ricorso è rigettato, con affermazione dei principi di diritto richiamati in massima e condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *