Indennità aggiuntiva MEF anche per il servizio provvisorio presso l’ETI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14139 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF ed applicato temporaneamente presso l’ETI ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, che non sia transitato in via definitiva nei ruoli di quest’ultimo ente, ha diritto all’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 1034 del 1984, anche per il periodo di servizio prestato presso l’ETI, da computare ex art. 6 dello stesso d.P.R. n. 1034. I dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva all’ETI, invece, non hanno diritto alla medesima indennità per il periodo lavorato presso quest’ultimo ente, perché dopo il trasferimento il loro rapporto di impiego e di servizio è intercorso solo con l’ETI. Il discrimine è dunque il transito definitivo nei ruoli dell’ente, non la mera applicazione temporanea.

Il Fatto

Il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha agito in via monitoria nei confronti di un ex dipendente AAMS per il recupero di € 10.730,00 corrisposti a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 26 aprile 2018, ha accolto l’opposizione proposta dal Fondo e ha revocato il decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 677/2020, ha accolto l’appello del lavoratore e ha rigettato l’opposizione. Il Fondo ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell’art. 2697 cod. civ. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda di essersi già occupata di contenziosi analoghi con quattro ordinanze della Sezione 6-L (n. 35097, 29289, 29270 e 29269 del 2022). In quei giudizi era stata discussa solo la questione dell’accertamento del trasferimento presso l’ETI, dichiarata inammissibile perché il ricorso non argomentava sulle ragioni di inidoneità dei documenti contestati. Il Collegio rileva la stessa inammissibilità nella fattispecie, poiché la corte territoriale ha accertato con valutazione di merito non più contestabile che il dipendente non si era mai trasferito all’ETI.

Il ricorso impone però di affrontare i motivi attinenti alla normativa di riferimento, ossia il regolamento del Fondo approvato con d.P.R. n. 1034 del 1984 e il d.lgs. n. 283 del 1998. Il Fondo è stato istituito dall’art. 1 del d.P.R. n. 211 del 1981 e l’indennità in discussione ha natura di trattamento di fine rapporto, essendo corrisposta agli iscritti quando cessano di appartenere al personale del Ministero.

Il d.lgs. n. 283 del 1998 ha istituito l’ETI e ha previsto che il personale ex AAMS addetto alle attività trasferite fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’ETI, con successivo transito definitivo in base ai fabbisogni. La giurisprudenza ha distinto due categorie: i lavoratori transitati in via definitiva all’ETI, cui si applica l’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998, e quelli solo assegnati temporaneamente, che restano nel ruolo provvisorio del MEF.

Per il primo gruppo il rapporto di impiego è intercorso, dopo il trasferimento, solo con l’ETI, con conseguente perdita del diritto all’indennità per quel periodo. Per il secondo gruppo, invece, il rapporto con l’amministrazione di appartenenza non si è mai interrotto. La Corte valorizza l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, che pone gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni a carico dell’amministrazione di appartenenza, che resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto.

Poiché il lavoratore è stato cancellato dal ruolo provvisorio del MEF solo dopo l’inquadramento nel ruolo del Ministero dell’Istruzione ex art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, il servizio presso l’ETI è valido ai fini dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984. Il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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