Inammissibile il ricorso che sovrappone omesso esame e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. V n. 4541 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., il motivo di ricorso che sovrappone due distinte censure — l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessa pronuncia — sul medesimo presupposto, senza chiarire l’esatto profilo di doglianza e senza indicare le norme assunte violate. Una volta divenuta definitiva la statuizione di regolarità della notifica dell’atto impositivo, per essere il relativo motivo inammissibile, le censure sulla fondatezza della pretesa fiscale non possono essere recuperate in sede di impugnazione della cartella di pagamento. Il vizio di specificità dei motivi non è sanato dal richiamo di precedenti che riguardano fattispecie diverse.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un atto impositivo per maggior IRPEF e addizionali relativi all’anno 2013, seguito da cartella di pagamento notificata il 14 ottobre 2017. Il contribuente impugnava entrambi, contestando la mancata notifica dell’atto impositivo — spedito con raccomandata il 29 dicembre 2016 — e, nel merito, la disconoscenza della deduzione di spese mediche che aveva originato l’accertamento.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava l’inammissibilità del ricorso. La Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva il gravame, ritenendo sufficiente il decorso del periodo di compiuta giacenza e prescindendo dall’avviso di deposito. Il contribuente ricorreva quindi in cassazione con due motivi; l’Agenzia depositava solo una memoria, senza controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva il mancato esame di un fatto decisivo e la violazione dell’obbligo di pronuncia, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe assolto all’onere di provare la regolarità della notifica dell’atto presupposto, base della successiva cartella.
La Corte lo dichiara inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.: il ricorrente non chiarisce il profilo di censura, se omesso esame di un fatto decisivo o omessa pronuncia, sovrapponendo due doglianze distinte fondate sullo stesso presupposto. Manca così la specificità del motivo, che nel corpo rivolge censure all’Agenzia senza individuare un preciso vizio della decisione impugnata.
Neppure i precedenti allegati giovano alla tesi: la seconda e la terza decisione riguardano ipotesi di notifica non perfezionatasi per difetto di avviso di ricevimento, non di difetto di prova, mentre l’altra è estranea alla fattispecie. L’incertezza è aggravata dalla memoria illustrativa, che assume non provata l’avvenuta compiuta giacenza.
Il secondo motivo attiene alla deducibilità delle spese mediche. Il ricorrente sostiene che la prova non possa condizionarsi all’esibizione della fattura, che dalla documentazione si ricavino le indicazioni previste per le spese sostenute in Italia e che, all’epoca delle prestazioni odontoiatriche, la Croazia non facesse ancora parte dell’Unione europea, con conseguente inapplicabilità della normativa IVA sulla fatturazione. Il motivo non individua le norme assunte violate.
La Corte osserva che, divenuta definitiva la regolarità della notifica per effetto dell’inammissibilità del primo motivo, le censure sulla fondatezza della pretesa fiscale non possono essere recuperate in sede di impugnazione della cartella di pagamento. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia resistito con controricorso, con obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
Nota della Redazione
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