Indennità amministratori locali Sardegna: no alla riduzione strutturale del 10% (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 71 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali prevista dall’art. 1, comma 54, legge n. 266/2005 non ha carattere strutturale e non si applica ai nuovi importi delle indennità di funzione degli amministratori della Sardegna, rideterminati dall’art. 3 della legge regionale n. 3/2022, ispirati a criteri di riformulazione e riparametrazione analoghi a quelli della disciplina statale di cui all’art. 1, commi 583-586, legge n. 234/2021. Per le medesime ragioni la decurtazione non si applica al gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 1/2023. La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, perché formulata dal Sindaco per il tramite del CAL, e sotto quello oggettivo, perché investe l’interpretazione di limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune della Sardegna ha chiesto alla Sezione del controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. La richiesta, trasmessa dal Consiglio delle Autonomie locali, investe due quesiti di natura finanziaria.

Il primo riguarda la nuova indennità di funzione lorda degli amministratori locali della Sardegna, determinata a decorrere dal 2022 ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 3/2022, integrato dall’art. 3, comma 5, legge regionale n. 17/2023. Si chiede se essa vada decurtata del 10% in forza dell’art. 1, comma 54, legge n. 266/2005. Il secondo quesito riguarda l’applicazione della stessa riduzione alla misura lorda del gettone di presenza dei consiglieri comunali stabilita dall’art. 4 della legge regionale n. 1/2023.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto i profili di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è avanzata nelle forme rituali, per il tramite del CAL Sardegna, e sottoscritta dal Sindaco quale rappresentante legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

Sotto il profilo oggettivo, la Corte richiama la nozione di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 54/CONTR/2010) e dalla Sezione delle Autonomie (n. 5/SEZAUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014; n. 17/SEZAUT/2020/QMIG; n. 5/SEZAUT/2022/QMIG). Rientrano nella materia anche le questioni che investono l’interpretazione di limiti e divieti strumentali agli obiettivi di contenimento della spesa. Il quesito, formulato in termini generali e astratti, è dunque ammissibile.

Nel merito, la Corte muove dalla disciplina regionale che riparametra le indennità degli amministratori sardi al trattamento dei Presidenti delle Regioni. Richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2023/QMIG, resa sulla speculare materia delle indennità dei sindaci delle Regioni a statuto ordinario. In quella sede è stato affermato che la decurtazione del 10% non è applicabile ai nuovi importi rideterminati dall’art. 1, commi 583-586, legge n. 234/2021, residuando la stessa ai soli fini del calcolo del differenziale tra indennità pregresse e indennità a regime.

La Sezione nega quindi il carattere strutturale della riduzione. Il carattere novativo della nuova disciplina statale e la correlativa esclusione della permanenza della decurtazione inducono a estendere la conclusione alla normativa regionale sarda, ispirata ai medesimi criteri di riformulazione e riparametrazione.

Per le medesime ragioni, e sorretta dalla stessa logica, la risposta al secondo quesito è analoga: alla misura lorda del gettone di presenza dei consiglieri comunali non va applicata la riduzione dell’art. 1, comma 54, legge n. 266/2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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