Revisione periodica delle partecipate: obbligo di trasmissione alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 68 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revisione periodica delle partecipazioni pubbliche disciplinata dall’art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. n. 175/2016 costituisce adempimento perentorio, da compiersi entro il 31 dicembre di ogni anno, con obbligatoria trasmissione degli atti di ricognizione al MEF e alla Corte dei conti. L’omessa o tardiva trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo integra inadempimento rilevante ai fini dell’attività di monitoraggio demandata alla Corte dei conti. La Sezione del controllo può pertanto approvare l’elenco degli enti che non hanno ottemperato all’obbligo, aggiornandolo all’esito di supplemento istruttorio e tenendo conto delle regolarizzazioni intervenute. La deliberazione di aggiornamento modifica e sostituisce la precedente deliberazione di monitoraggio, senza natura sanzionatoria, ma con funzione di sollecitazione all’adempimento puntuale degli obblighi di revisione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna aveva approvato, con la deliberazione n. 39/2024/REF, gli esiti del monitoraggio sull’adozione e trasmissione, da parte dei 377 Comuni della Regione, dei provvedimenti di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175/2016. La deliberazione era stata adottata con riserva di valutare nel merito i provvedimenti di revisione degli enti.

Successivamente, la Sezione ha disposto un supplemento istruttorio per verificare gli adempimenti di trasmissione. All’esito di tale verifica, diversi Comuni hanno regolarizzato la propria posizione trasmettendo sul sistema Con.Te i provvedimenti di revisione. La Sezione ha quindi ritenuto di approvare un nuovo elenco degli enti ancora inadempienti, aggiornando la precedente deliberazione.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo della Sezione muove dall’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, che impone la revisione periodica delle partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, e dall’art. 26, comma 11, d.lgs. n. 175/2016, che prevede l’obbligatoria trasmissione degli atti al MEF e alla Corte dei conti. Il carattere perentorio dell’adempimento è affermato in modo esplicito, con l’obiettivo di sollecitare le amministrazioni a una tempestiva attività di ricognizione.

La Sezione chiarisce la finalità dell’attività di monitoraggio: consentire una maggiore incisività dell’attività di controllo della Corte dei conti. Il rispetto dei tempi e delle modalità prescritti dalla norma non è quindi un requisito formale, ma strumentale all’esercizio effettivo della funzione di controllo sulla gestione delle partecipazioni societarie pubbliche.

Il supplemento istruttorio ha avuto una duplice funzione: verificare le posizioni residue e considerare le regolarizzazioni intervenute dopo la pubblicazione della precedente deliberazione. La Sezione ha così distinto tra gli enti che ancora non hanno trasmesso gli atti e quelli che, ricevuta la comunicazione, hanno ottemperato. Questo approccio conferma che la finalità della deliberazione non è sanzionatoria, ma di sollecitazione all’adempimento.

La deliberazione precisa infine di doversi intendere come modifica e aggiornamento della precedente deliberazione n. 39/2024/REF. Nel dispositivo, la Sezione richiama le amministrazioni a un adempimento puntuale di tutti gli obblighi di revisione periodica, anche in vista del monitoraggio avviato nell’anno per la ricognizione riferita all’anno 2022. La deliberazione è trasmessa all’ANCI per l’inoltro ai Comuni della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *