Responsabilità contabile per indebita percezione di contributi FEAGA (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 96 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I privati che percepiscono contributi economici pubblici, ivi compresi gli aiuti agricoli comunitari finanziati dal FEAGA, intrattengono un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione erogatrice e sono soggetti alla giurisdizione contabile. L’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentato che attribuisca all’imprenditore la disponibilità della superficie dichiarata. La dichiarazione di conduzione di terreni privi di tale titolo, in misura superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro, integra la fattispecie della dichiarazione eccessiva intenzionale e la clausola di elusione comunitaria, con conseguente ripetizione dell’intero contributo. Risponde a titolo di dolo il responsabile del CAA che ometta i controlli di competenza sul titolo di conduzione, agevolando in modo determinante la percezione indebita.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società cooperativa agricola, il suo legale rappresentante, e i responsabili di sede di due CAA mandatari, chiedendo la condanna al pagamento in favore dell’AGEA di complessivi euro 76.803,57, oltre rivalutazione e interessi. Il danno contestato riguardava contributi FEAGA erogati per le campagne agricole dal 2013 al 2016.

L’indagine era scaturita da una segnalazione di danno erariale trasmessa dalla Sezione di Polizia Giudiziaria a conclusione di un procedimento penale, poi archiviato per intervenuta prescrizione. L’attività investigativa aveva accertato che la società aveva dichiarato la conduzione di terreni di proprietà di privati ed enti pubblici, di cui non aveva la disponibilità giuridica.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Sezione ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti, ritualmente notificati e non costituitisi. Ha poi affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui i percettori di contributi pubblici, impiegando le risorse conseguite, concorrono a realizzare l’interesse pubblico dell’amministrazione erogatrice. La giurisdizione sussiste anche nei confronti dei responsabili dei CAA, chiamati a svolgere funzioni essenziali nel procedimento amministrativo di concessione dei benefici.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la disciplina applicabile: per le campagne dal 2010 al 2014 il Reg. CE n. 73/2009 e il Reg. CE n. 1122/2009; per le campagne successive il Reg. UE n. 1307/2013 e i regolamenti delegato e di esecuzione. Ha evidenziato come il sistema del pagamento unico disaccoppiato continui a parametrare gli aiuti all’estensione della superficie aziendale, presupponendo la piena disponibilità dei terreni e la loro perfetta identificabilità.

La Corte ha richiamato la disciplina nazionale integrativa secondo cui l’erogazione dei contributi è subordinata a un titolo giuridicamente idoneo e documentabile. L’art. 60 Reg. CE 1122/2009 disciplina le dichiarazioni eccessive intenzionali; l’art. 30 Reg. CE 73/2009 e l’art. 60 Reg. UE 1306/2013 contengono la clausola di elusione; l’art. 75 d.P.R. 445/2000 e l’art. 3, co. 1, L. 898/1986 sanciscono la decadenza dai benefici e l’obbligo di restituzione dell’indebito.

Nel caso concreto è stato provato che 33 ettari della consistenza aziendale dichiarata erano terreni di proprietà pubblica e privata, di cui la società non aveva disponibilità giuridica, pari a una percentuale tra il 17% e il 18% delle superfici dichiarate. La condotta ha integrato sia la dichiarazione eccessiva intenzionale sia l’elusione fraudolenta. Quanto ai CAA, la Sezione ha affermato che il loro ruolo non è di mero trasmettitore, ma di accertamento della regolarità delle dichiarazioni e del titolo di conduzione. Il responsabile del primo CAA ha omesso ogni verifica, validando domande in assenza della documentazione probatoria e attuando un sistema di utilizzo illecito delle credenziali SIAN. Analogamente, il responsabile del secondo CAA ha falsamente attestato la sussistenza di un titolo giuridico inesistente.

La Corte ha accolto la domanda, condannando in solido la società, il legale rappresentante e i due responsabili dei CAA al pagamento delle somme contestate per le rispettive campagne, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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